Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3387 del 08/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.08/02/2017),  n. 3387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10392-2015 proposto da:

P.M., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso 10392-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

S.R., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso il decreto n. 313/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Squitieri.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 5 luglio 2013 presso la Corte d’appello di Perugia i ricorrenti chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile in tema di occupazione senza titolo di terreni di loro proprietà da parte del Comune di Olevano Romano svoltosi in tre gradi a far tempo dalla citazione davanti al Tribunale di Roma del 4 settembre 1986, con appello poi proposto il 7 novembre 2000 e estinzione per rinuncia del processo di cassazione dichiarata il 21 febbraio 2013, in seguito alla rinuncia al ricorso operata dal Comune all’udienza del 16 gennaio 2013.

Con decreto n. 304/2014 del 13 febbraio 2014 il consigliere delegato della Corte d’Appello di Perugia accoglieva le domande, liquidando gli indennizzi sulla base delle singole posizioni processuali, detraendo dalla durata del giudizio i periodi intercorrenti tra deposito delle sentenze a proposizione delle impugnazioni, nonchè i periodi dell’interruzione e quello successivo alla transazione stipulata il (OMISSIS).

All’esito delle proposte opposizioni, la Corte d’Appello di Perugia, con decreto del 12 febbraio 2015, n. 313/2015, riformava il provvedimento opposto per le sole posizioni di B., G., Gi. e P.P., quali ricorrenti in proprio, confermando per il resto il decreto del consigliere delegato.

Per la cassazione di questo decreto i ricorrenti principali hanno proposto ricorso affidato ad un motivo, mentre il Ministero della Giustizia si è difeso con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale in due motivi. I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

2. E’ pregiudiziale l’esame dei due motivi del ricorso incidentale, che assumono entrambi la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 il primo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed il secondo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo il decreto impugnato supposto l’operatività della sospensione ex L. n. 742 del 1969 al termine decadenziale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 ed affermandosi che il dies a quo dello stesso doveva farsi risalire alla data di notifica della rinuncia al ricorso per cassazione operata dal Comune di Olevano Romano.

I due motivi di ricorso incidentale, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono del tutto infondati, in quanto non offrono elementi per mutare il consolidato orientamento sul punto di questa Corte, secondo il quale la sospensione nel periodo feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, atteso che fra i termini di cui al citato L. n. 742 del 1969, art. 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso (Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 5423 del 18/03/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5895 del 11/03/2009) D’altro canto, il termine semestrale di proponibilità della domanda di equa riparazione decorre non dalla data della notifica della rinuncia al ricorso per cassazione, ma dal momento della pronuncia di estinzione del processo, ai sensi dell’art.391 c.p.c.. in quanto, anteriormente a tale pronuncia lo stesso è ancora pendente.

3. L’unico motivo del ricorso principale consiste, invece, nella violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2 e 2 bis, nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto di determinare in dieci anni (cinque per il primo grado, tre per l’appello e due per il giudizio di cassazione) la durata ragionevole del processo, stante l’asserita complessità dello stesso, la proposizione di cause distinte, la presenza di trentotto attori proprietari che reclamavano l’indennità e l’intervento di altre parti, la complessità dell’istruttoria, il decesso di alcune delle parti originarie.

I ricorrenti ritengono illegittimo il superamento dei limiti stabiliti come regola dalla L. n. 89 del 2001, art. 2; criticano inoltre il riconoscimento dell’indennizzo accordato agli eredi delle parti originarie solo a far data dalla costituzione in giudizio e non invece dalla morte delle stesse. Viene anche censurata la determinazione della misura annua dell’indennizzo nell’importo di Euro 500,00 annui, operata dalla Corte d’Appello reputando assai limitata la posta in gioco, in quanto l’indennizzo per l’occupazione infine riconosciuto ai tantissimi proprietari parti del giudizio ammontava a complessivi 850.000,00 Euro, mentre, secondo i ricorrenti, si doveva tener conto del valore della domanda iniziale, ovvero di quanto accordato con le sentenze di primo e di secondo grado.

Il ricorso principale è in parte fondato.

E’ conforme all’orientamento di questa Corte il principio secondo cui, qualora la parte del giudizio civile presupposto sia deceduta, l’erede ha diritto all’indennizzo “iure proprio” solo per l’irragionevole durata del giudizio successiva alla propria costituzione, la quale – come confermato dalla CEDU, con sentenza del 18 giugno 2013, “Fazio ed altri c. Italia” – è condizione essenziale per far valere la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4003 del 19/02/2014), atteso che, nel processo civile, in ipotesi di morte della parte originaria, stante la regolamentazione di tale evento prevista nell’art. 300 c.p.c., non assume altrimenti rilievo la continuità delle rispettive posizioni processuali tra dante ed aventi causa, se non dal momento dell’effettiva costituzione degli eredi conseguente al decesso del primo.

E’ invece fondata la censura inerente la determinazione del termine di ragionevole durata del giudizio presupposto.

La L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, stabilisce che “nell’accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonchè quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione”; aggiungendo il comma 2-bis dello stesso art. 2 che comunque “si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità”.

Se, dunque, la determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, onde verificare la sussistenza della violazione del diritto azionato, costituisce oggetto di una valutazione che il giudice di merito deve compiere caso per caso, tenendo presenti gli elementi indicati dal comma 2, dai termini indicati nel comma 2-bis, che hanno recepito i criteri già applicati dalla Corte europea e da questa Corte, è consentito allo stesso giudice discostarsi, purchè in misura ragionevole e dando conto delle ragioni che lo giustifichino con riferimento ad ogni singolo grado del processo. Non può, pertanto, ritenersi ragionevole un così rilevante scostamento dai parametri tendenziali di tre anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per la cassazione, che ha portato a rideterminare gli stessi in cinque anni per il primo grado, tre per il secondo e due per la cassazione in considerazione della particolare complessità del processo (nella specie, 38 attori originari, intervento di altri soggetti in appello, morte di parti originarie e costituzioni dei rispettivi eredi, espletamento di tre CTU), elemento questo che, pur se rilevante, non può comunque condurre, senza violare i criteri interpretativi delle disposizioni della Convenzione elaborati in sede europea, a ritenere giustificato il raggiungimento del termine di dieci anni complessivi per la definizione del processo (cfr. Cass. Sez. 6 – 1, Sentenza n. 17634 del 04/09/2015; Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 6155 del 26/03/2015; Cass. Sez. 6 – 1, Sentenza n. 15041 del 07/09/2012).

Rimangono assorbite le censure inerenti l’importo annuo dell’indennizzo.

Va quindi, per quanto indicato in motivazione, accolto il ricorso principale, va rigettato il ricorso incidentale, va cassato il decreto impugnato e va rinviata la causa per nuovo esame, che tenga conto dei rilievi svolti e dei richiamati, alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, la quale provvederà pure alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA