Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33868 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 11/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PERRICONE Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 38172/2018 R.G. proposto da:

K.M., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Musso, con

domicilio eletto presso il suo studio, sito in Ribera, via Trapani,

6;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in persona

del Procuratore pro tempore;

avverso il decreto del Tribunale di Bologna, n. 3271/2018, depositato

il 25 settembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– K.M. propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Tribunale di Bologna, depositato il 25 settembre 2018, di reiezione dell’opposizione dal medesimo proposta avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Bologna che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

– dall’esame del decreto impugnato emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era originario del Pakistan, distretto di (OMISSIS), e che era stato ivi arrestato e torturato dai servizi segreti pachistani perchè ritenuto coinvolto nell’attività di ausilio alle spie indiane;

– aveva, altresì, riferito che, dopo essere stato rilasciato, si era trasferito con la moglie e i figli nella regione del (OMISSIS), ove era stato costretto a facilitare l’ingresso di alcune spie indiane dietro minaccia da parte di soggetti che avevano lasciato in deposito armi a casa sua, successivamente rinvenute dall’esercito;

– ha, infine, aggiunto che, a causa della situazione di pericolo che si era venuta a creare, era fuggito dal Paese giungendo in Italia;

– il giudice ha disatteso l’opposizione evidenziando che non sussistevano delle condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste;

– il ricorso è affidato ad otto motivi;

– in relazione ad esso non spiegano alcuna attività difensiva nè il Ministero dell’Interno, nè la Procura della Repubblica presso-il Tribunale di Bologna.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo del ricorso il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale;

– il motivo è inammissibile in quanto la censura non è indirizzata alla sentenza impugnata;

– con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 7 per aver il Tribunale omesso di acquisire informazioni in ordine ai fatti riferiti;

– il motivo è infondato;

– in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (cfr. Cass., ord., 12 giugno 2019, n. 15794);

– tale impostazione, riferita alla protezione internazionale nel suo complesso, si attaglia come tale tanto alla domanda volta al conseguimento dello status di rifugiato, quanto a quella diretta ad ottenere la protezione sussidiaria in ciascuna delle tre ipotesi contemplate dall’art. 14 cit. D.Lgs.;

– ne consegue che, anche in relazione alla protezione sussidiaria, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (così, Cass., ord., 20 dicembre 2018, n. 33096);

– orbene, il Tribunale, ritenendo che le dichiarazioni rese dal dichiarante erano “generiche e prive di circostanze di dettaglio idonee a contestualizzare e dare concretezza al narrato” e, dunque, che “il ricorrente non ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda”, ha fatto corretta applicazione dei riferiti principi;

– con il terzo motivo la parte si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 8,9 e 14, dopo D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), b) e c), 4, 5 e 19, per aver il decreto impugnato esaminato la domanda di protezione internazionale senza procedere ad un accurato esame della stessa, condotto anche alla luce della sua situazione individuale e delle circostanze personal0, e ritenuto non veritiero il suo racconto del richiedente malgrado avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

– la doglianza può essere esaminata congiuntamente al sesto motivo, con cui la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per aver il decreto impugnato ritenuto non credibile il suo racconto benchè avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

– i motivi sono inammissibili, in quanto muovono dall’assunto che il richiedente avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, laddove il provvedimento del Tribunale ha espressamente escluso che ricorresse una siffatta circostanza;

– orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);

– sotto altro aspetto, il motivo si risolve, in parte, nella censura della valutazione degli elementi probatori operata dal Tribunale, nella parte in cui quest’ultimo ha ritenuto il richiedente non credibile;

– una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– con il quarto motivo il ricorrente censura il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e f), nella parte in cui ha escluso che gli atti di cui era stato vittima costituissero atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;

– il motivo è inammissibile, in quanto, analogamente a quanto evidenziato in occasione dell’esame del motivo precedente, presuppone il positivo riscontro dei fatti allegati dal richiedente e posti a fondamento della doglianza, mentre il Tribunale ha ritenuto che degli stessi non fosse stata offerta idonea dimostrazione;

– con il quinto motivo il ricorrente allega la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9 e 14, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), b) e c), artt. 4, 5 e 19, evidenziando che l’esame della sua domanda era stato condotto in modo da non consentire un compiuto e approfondito accertamento della sua vicenda personale, anche in relazione ai fatti che riguardano il Paese d’origine e alle sue circostanze personali;

– il motivo è inammissibile poichè la doglianza è indirizzata verso il provvedimento della Commissione Territoriale e non già verso la decisione impugnata;

– con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per aver la decisione del Tribunale escluso, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, la ricorrenza del grave danno, in relazione alle minacce di morte di cui era stato vittima da parte dei servizi segreti pachistani;

– il motivo è inammissibile, in quanto la decisione impugnata, da un lato, nel giudicare inattendibile il racconto del richiedente, ha, conseguentemente, escluso che per quest’ultimo sussistesse un concreto pericolo di esposizione ad una delle forme di grave danno alla persona individuale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

– dall’altro, con riferimento alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, ha evidenziato che la regione di provenienza del ricorrente non rientra tra le zone del Pakistan in cui si riscontrava una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato interno tale da porre in serio pericolo la vita di incolumità fisica della popolazione civile per il solo fatto di soggiornarvi e che, comunque, prima della partenza verso l’Italia, il richiedente si era trasferito nella zona del (OMISSIS), ancor meno interessata da situazioni di violenza, e che anche i suoi familiari si erano trasferiti in zona del Paese meno pericolosa;

– con l’ultimo motivo di ricorso il richiedente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 33, Convenzione di Ginevra del 1951, e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1, e art. 5, comma 6, per aver il Tribunale escluso che ricorressero i presupposti per la concessione della protezione umanitaria, benchè il richiedente medesimo versasse in una condizione di vulnerabilità, avuto riguardo, in particolare, sia alla sua integrazione nel tessuto sociale italiano, sia alla condizione oggettiva in cui si troverebbe a versare nel paese d’origine in caso di rimpatrio;

– il motivo è infondato;

– orbene, deve rammentarsi che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (così, Cass., ord., 22 febbraio 2019, n. 5358);

– la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (cfr. Cass. 15 maggio 2019, n. 13079; Cass., ord., 3 aprile 2019, n. 9304);

– con particolare riferimento al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, questo può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455);

– infatti, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza;

– tuttavia, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (così, Cass., ord., 28 giugno 2018, n. 17072);

– orbene, il giudice ha escluso la sussistenza di siffatta condizione di vulnerabilità all’esito di una siffatta valutazione comparativa, ponendo in rilievo sia l’assenza di un rischio di esposizione del richiedente a sistematiche e gravi violazioni di diritti umani in caso di rimpatrio, sia la collocazione nel Paese di origine di tutti i riferimenti affettivi e familiari, ed aggiungendo che “il coinvolgimento, nell’ambito dell’accoglienza, in progetti di volontariato ad utilità sociale… non può, di per sè, rappresentare fattore ostativo al rimpatrio”;

– così argomentando, ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi di diritto;

– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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