Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33868 del 12/11/2021

Cassazione civile sez. III, 12/11/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 12/11/2021), n.33868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32024-2019 proposto da:

U.K., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

AMERIGA MARIA PETRUCCI;

– ricorrenti –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il

16/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. U.K., proveniente dalla (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4 ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse di essere fuggito dal proprio paese perché minacciato di morte dai pastori del villaggio. In particolare, espose che un giorno, di rientro dal lavoro con il padre, trovò la madre morta nella campagna antistante la casa. Il padre, ritenendo che la moglie fosse stata violentata e poi uccisa dai pastori che erano soliti portare il loro bestiame al pascolo, decise di vendicarsi avvelenando i campi. Il giorno seguente tutti gli animali dei pastori morirono ed i pastori, adirati, cominciarono ad andare alla ricerca del richiedente e del padre al fine di ucciderli. Il K. decise pertanto di abbandonare il proprio paese giungendo in Italia.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento U.K. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Potenza, che con decreto n. 2029/2019 del 16 settembre 2019, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) non credibile il richiedente asilo;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto la vicenda narrata attiene a questioni private nelle quali il timore di persecuzione riguarda connazionali e non soggetti statuali;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, stante l’inidoneità dei fatti narrati ad indicare un fondato timore per il richiedente di subire una condanna a morte o esposizione tortura o altra pena o trattamento inumano e degradante.

Quanto alla situazione sociopolitica in (OMISSIS) il giudice ha richiamato le fonti ufficiali che distinguono tra le condizioni socio-politiche nei diversi stati che la compongono, specificando che un gruppo armato islamista dei (OMISSIS) risulta attivo esclusivamente nel Nord Est della (OMISSIS) e comunque in aree molto lontane da quella di origine del ricorrente;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da U.K. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 106, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Il ricorrente si duole della illegittimità della sentenza per essere stata delegata la sua audizione ad un giudice onorario non presente tra i componenti del Collegio Giudicante.

4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione della L. 28 febbraio 1990, n. 39, art. 1 (art. 360 c.p.c., n. 3). Contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Tribunale non avrebbe adempiuto al proprio dovere di cooperazione istruttoria in quanto non avrebbe svolto alcun approfondimento circa il conflitto attualmente esistente tra i pastori (OMISSIS), di religione (OMISSIS), ed i contadini, di religione (OMISSIS). Sostiene a tal proposito che tale condizione sarebbe rilevante in quanto il ricorrente sarebbe vittima della violenza dei (OMISSIS) che lo avrebbero costretto alla fuga.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente investe il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria. Sostiene che il Tribunale si sarebbe limitato a ritenere non credibile il ricorrente senza tuttavia applicare alcuno dei criteri previsti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3. Lamenta altresì che il giudice di merito non avrebbe effettuato alcun serio ed approfondito accertamento della situazione reale del paese di provenienza, omettendo di consultare fonti aggiornate circa la condizione socioeconomica nell'(OMISSIS) e della situazione di violenza generalizzata causata dal conflitto tra i (OMISSIS) e gli agricoltori degli Stati del Centro della (OMISSIS).

4.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente investe il decreto nella parte in cui ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Sostiene che il Tribunale ha fornito una motivazione apparente in quanto ha fondato la propria valutazione circa la non vulnerabilità del richiedente asilo esclusivamente sulla credibilità della vicenda da lui narrata, senza tuttavia svolgere alcuna indagine circa il rispetto dei diritti umani nel paese d’origine, la situazione socio politica dell'(OMISSIS) nonché il livello di integrazione raggiunto in Italia, rispetto alle condizioni in cui si verrebbe a trovare qualora fosse costretto a tornare in patria.

5. Il collegio ritiene opportuno rinviare la causa a Nuovo Ruolo considerando che con l’ordinanza n. 17970/2021 la Terza Sezione Civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.

PQM

la Corte rinvia la causa a Nuovo Ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

 

 

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