Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33865 del 19/12/2019
Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 11/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33865
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. PERRICONE Angelina Maria – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 33543/2018 proposto da:
I.B., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour
presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di
cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Maestri per
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica,
domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso gli
uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in
materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera
circolazione dei cittadini UE, n. 3862/2018 del 22/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/11/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. I.B., originario della Guinea, ricorre in cassazione con unico motivo avverso il decreto in epigrafe indicato con cui D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE, ha rigettato il ricorso dal primo proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che respingeva le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.
2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo, il ricorrente, cittadino della Guinea, della città di (OMISSIS), deduce la violazione dell’art. 2 Cost. e art. 10 Cost., comma 3, dell’art. 13 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32. Il provvedimento impugnato avrebbe violato il divieto di rimpatrio e le norme nazionali ed internazionali di sostegno.
Il Tribunale aveva citato il sito “Viaggiare sicuri” del Ministero Affari Esteri ed aveva, contraddittoriamente, da una parte riconosciuto l’aumento della delinquenza nella capitale della Guinea per poi escludervi l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata.
Il richiedente sarebbe stato ritenuto inattendibile e nel contempo si sarebbe però sottolineato il rilievo avuto da una perizia psicologica nel superamento dei traumi dal primo subiti.
2. Il motivo è inammissibile perchè affastella violazioni di norme perdendo così della dovuta chiarezza nel portare censura al provvedimento impugnato e perchè pur denunciando, ad intitolazione del motivo proposto, una serie di violazioni di legge sostanziale, espressamente richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, esso nei suoi contenuti si traduce invece, in più parti, nella censura per illogicità del giudizio impugnato.
Il proposto mezzo in tal modo realizza una commistione di piani quanto ai vizi dedotti, destinata a definire, come tale, un quadro non pulito di critica e tanto a conferma del principio per il quale, nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 18021 del 14/09/2016).
3. Il ricorso è via conclusiva inammissibile.
Nulla sulle spese non avendo l’amministrazione intimata articolato difese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019