Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33862 del 12/11/2021

Cassazione civile sez. III, 12/11/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 12/11/2021), n.33862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31104-2019 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO N 19,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI PAMPHILI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE GIURATRABOCCHETTA;

– ricorrenti –

nonché contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE;

– intimati –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il

16/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.M., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua domanda il richiedente dedusse di aver lasciato il (OMISSIS) per il timore di essere arrestato e ucciso a causa del suo sostegno al partito antigovernativo (OMISSIS).

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

3. Avverso tale provvedimento B.M. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Potenza, che decreto n. 2032/2019, pubblicato il 16 settembre 2019, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto:

a) inattendibile il racconto del richiedente;

b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;

c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva ne allegato, ne provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. Il decreto è stata impugnato per cassazione da B.M. con quattro motivi di ricorso.

Il Ministero non presenta difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in merito al riconoscimento dello status di rifugiato in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27. IL Tribunale avrebbe dovuto riconoscere lo status di rifugiato al ricorrente per il pericolo di persecuzione per motivi inerenti alla opinione politica.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in merito alla protezione sussidiaria. In particolare, il Tribunale avrebbe violato il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c) per non aver riportato alcuna fonte in merito alla situazione presente in (OMISSIS).

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in merito alla protezione umanitaria. Il Tribunale avrebbe erroneamente negato il riconoscimento di tale forma di protezione internazionale, violando il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Il (OMISSIS) sarebbe un paese caratterizzato dalla violazione sistematica dei diritti fondamentali ma mancherebbe un accertamento in merito da parte dei giudici di merito i quali avrebbero anche ignorato le condizioni di salute del richiedente.

6. Il collegio ritiene opportuno rinviare la causa a Nuovo Ruolo considerando che con l’ordinanza n. 17970/2021 la Terza Sezione Civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.

PQM

la Corte rinvia la causa a Nuovo Ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

 

 

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