Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33861 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 11/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PERRICONE Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29503/2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Labicana, 45

presso lo studio dell’avvocato Alessandro D’Uffizi che lo

rappresenta e difende in unione all’avvocato Sara Cortesini per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato

ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso gli uffici

dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in

materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera

circolazione dei cittadini UE, n. 2179/2018 del 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.A., originario del Pakistan, ricorre in cassazione con quattro motivi avverso il decreto in epigrafe indicato con cui, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE, ha rigettato il ricorso dal primo proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che respingeva le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha articolato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo, il ricorrente, cittadino del Pakistan, di lingua “(OMISSIS)” – che aveva dichiarato dinanzi al Tribunale di aver lasciato il proprio Paese temendo per la propria vita perchè, quale componente dell’organizzazione sciita “ISO”, dedita alla preghiera ed all’organizzazione di feste, era stato ferito e minacciato di morte da parte di talebani, di etnia sunnita – denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, per omessa traduzione di tutti gli atti del procedimento e quindi del provvedimento della Commissione territoriale, del decreto del Tribunale di Bologna nonchè della relativa notifica e di tutti gli atti connessi e consequenziali.

Il provvedimento amministrativo sarebbe stato tradotto in lingua inglese, parlata da una percentuale del tutto contenuta, pari all’1%, della popolazione in Pakistan e non comprensibile al richiedente il cui idioma, l'(OMISSIS), era invece la lingua ufficiale pakistana.

Nella dedotta nullità l’istante dovrebbe ritenersi legittimato alla proposizione del ricorso tardivo per cassazione non risultando, neppure, e peraltro, nella relata di notifica del provvedimento di primo grado, l’indicazione di termini per l’impugnativa.

1.1. I motivi sono inammissibili.

Il ricorrente deduce di non avere avuto conoscenza del provvedimento amministrativo di diniego della protezione perchè non tradotto in lingua a lui comprensibile.

Il profilo, che investe l’originario provvedimento amministrativo di diniego della protezione, ha carattere di novità che non ne consente l’esame in sede di legittimità; nulla è stato invero dedotto nel ricorso per cassazione sui contenuti dell’atto di appello e se già per lo stesso il richiedente avesse denunciato la nullità delle decisione amministrativa per mancata traduzione.

1.2. Il motivi sono altresì infondati.

In materia di protezione internazionale dello straniero, l’oggetto della controversia introdotta dinanzi al giudice di merito non è il provvedimento amministrativo di diniego, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale; l’eventuale nullità del provvedimento non rileva pertanto come tale, ma in quanto abbia impedito il pieno dispiegarsi del diritto di difesa anche per proposizione di una mancata tempestiva difesa (Cass. 22/03/2017 n. 7385).

L’omessa traduzione della comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, nella lingua indicata dallo straniero o in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo secondo l’indicazione di preferenza), determina l’invalidità del provvedimento e tale vizio, come già le altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione dell’atto, anche tardiva, ove la nullità abbia impedito il rispetto del termine di legge (Cass. 19/06/2019 n. 16470; Cass. 24/09/2019 n. 23760).

Il ricorrente non deduce di aver denunciato la nullità da omessa traduzione nell’atto di opposizione ed il tema, per una piana lettura del decreto impugnato, è pacificamente rimasto estraneo a quella fase del giudizio in cui il richiedente si è peraltro difeso con l’ausilio di difesa tecnica.

Il richiedente protezione che non abbia denunciato in sede di opposizione D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis la nullità del provvedimento amministrativo, anche per omessa traduzione del provvedimento amministrativo in lingua nota o veicolare, non può far valere l’originaria invalidità nel giudizio di cassazione, nell’inammissibile carattere di novità che la questione altrimenti sarebbe destinata ad assumere e non potendo ritenersi che a fronte del pieno realizzarsi del contraddittorio nella fase di merito residuino ragioni di nullità da far valere nella successiva fase di legittimità.

La tardività del proposto ricorso per cassazione, che nelle premesse, si vorrebbe dalla difesa ove sussistente emendabile attraverso l’istituto della rimessione in termini, è questione che, dubitativamente introdotta nel giudizio di legittimità, resta definita in modo inammissibile per la stessa adottata sua tecnica di stesura, che è perplessa e dubitativa.

2. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere omesso esame, decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata con L. n. 722 del 1954 e conseguente nullità.

Il Tribunale non avrebbe motivato circa la inverosimiglianza del racconto del dichiarante sulle aggressioni che egli, sciita, avrebbe subito da organizzazioni sunnite.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha motivato sulla non credibilità del racconto reso dal richiedente protezione ed i profili di violazione di legge che direttamente attingono lo status di rifugiato sono inammissibilmente introdotti perchè assorbiti, nel loro rilievo, dal giudizio di inattendibilità del racconto che resta fermo all’esito della critica portata in ricorso.

3. Con il quarto motivo il ricorrente fa valere l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e conseguente nullità.

La condizione del Paese di origine in cui è endemica la rivalità conflittuale tra sunniti e sciiti, attestata dai rapporti elaborati da organizzazioni non governative, sarebbe stata coerente con il racconto del ricorrente non potendosi allo stesso richiedere più dettagliati oneri probatori, impossibili da assolvere in ragione delle sue condizioni e delle modalità del suo allontanamento. Il giudice nazionale avrebbe dovuto attingere a documenti e rapporti elaborati da organizzazioni governative la cui affidabilità sia riconosciuta a livello internazionale.

Il motivo è infondato.

In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 27/06/2018; Cass. n. 28862 del 12/11/2018).

Il giudizio sulla non credibilità del racconto, articolato nell’impugnata motivazione per passaggi apprezzati come contraddittori e lacunosi, esclude ogni successivo onere di ufficioso approfondimento istruttorio, per le fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

La diversa ipotesi di cui all’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit. viene genericamente contestata in ricorso per deduzioni non si confrontano con i puntuali contenuti del decreto impugnato che per richiamo a specifiche fonti (Report ARC giugno 2015; Report A.I. 2017-2018; EASO agosto 2017) esclude l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel Paese di origine nella interpretazione offertane, anche, dalla giurisprudenza di Strasburgo (C-285/12, Aboubacar Diakitè).

4. Il ricorso è via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo l’amministrazione intimata articolato difese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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