Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3386 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3386 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 5442-2012 proposto da:
MARZARI LAURA MRZLRA46T69A650Y, OTTONELLI SILVIO
TTNSLV43B07E516S, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato LIUZZI
ANTONIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BACIGA STEFANO giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/02/2014

avverso la sentenza n. 117/15/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA SEZIONE
DISTACCATA di VERONA del 28/03/2011, depositata
1’01/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2012 n. 05442 sez. MT – ud. 23-01-2014
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONF
Classamento catastale

1. Il sig.ri Silvio Ottonelli e Laura Marzani ricorrono per cassazione avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale del Veneto- Verona 117/15/11
del 10 settembre 2011 che
la legittimità dell’atto con cui il fabbricato di
accoglieva l’appello dell’Ufficio, affermando
proprietà dei contribuenti era stato qualificato come “Villa” (A8) anzicchè come “Villino” (A7)

2. L’Agenzia del territorio si è costituita in giudizio.
E’ stata depositata la seguente relazione
3. Il ricorso appare meritevole di rigetto.
Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto l’appello non costituisce un mezzo di
impugnazione a forma vincolata, bensì lo strumento di accesso ad un secondo giudizio di merito;
l’appello e quindi ammissibile anche quando si limiti a riproporre le ragioni addotte in primo grado
e disattese dal giudice di prime cure.
pe.Qp»nto attiene al secondo motivo, in cui vengono addotte critiche di violazione di legge e difetto
di motivazione, si deve In primo luogo osservare che la Ammiiiisli.riculehaw.iustific -Ato il nuoYo
c}ssart*mo
ucendo un complesso di modifiche apportate all’immobile;e questo dato dl fatto è
stato accettato dal giudice di merito.
Non era dunque necessario procedere ad una modifica dei parametri applicabili nella zona, potendo
il nuovo classamento derivare dalla applicazione dei parametri peesistenti applicati ad una nuova
situazione di fatto.
Per quanto attiene poi alla motivazione della sentenza impugnata si deve sottolineare come essa
appaia sorretta da un insieme di valutazioni ed elementi quali le dimensioni del fabbricato, gli spazi
verdi di cui dispone, la collocazione, sufficienti anche alla luce degli incerti parametri che
disciplinano i classa menti catastali.
Il Collegio ha condiviso la relazione.
L’incertezza della materia induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese.
Pqm
La Corte rigetta il riscorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 23 gennaio 2014
Il presidente

elatore

Reg. Gen. 5442/2012
RICORRENTE: Silvio Ottonelli, Laura Marzani
INTIMATO: AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE ENTRATE

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