Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3386 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 1432/2012, proposto da:

Italsky Display s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.,

rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall’avv.to Stefano

Fasolin e dall’avo. Giuseppe Campanelli, elettivamente domiciliata

in Roma, Via Dardanelli n. 37, presso lo studio dell’avv.to

Campanelli.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

Equitalia Nord s.p.a. (già Equitalia Polis s.p.a.)

– intimata –

Avverso la sentenza n. /5/08/2010 della Commissione tributaria

regionale del Veneto, depositata il 15/11/2010 e non notificata.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa D’Angiolella Rosita;

udito, per l’Avvocatura generale dello Stato, l’avv.to Barbara Tidore

che ha concluso riportandosi al controricorso.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

De Matteis Stanislao, che ha depositato requisitoria scritta, in

forma di memoria, senza rilievi delle parti costituite, concludendo

per ii rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, relativo all’anno 2004, per ritardato versamento di ritenute alla fonte in qualità di sostituto di imposta della società italsky Display s.r.l., l’Agenzia delle entrate iscriveva a ruolo gli importi dovuti; successivamente veniva emessa da Equitalia Polis s.p.a. (poi Equitalia Nord s.p.a.) cartella esattoriale comprensiva delle sanzioni e degli interessi.

La società contribuente proponeva ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Polis s.p.a. assumendo che l’emissione della cartella era illegittima per mancata notifica della comunicazione di irregolarità.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società contribuente.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso tale decisione che veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale; in particolare, con la sentenza in epigrafe, la Commissione regionale riteneva che non v’era l’obbligo di comunicazione preventiva L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 6 in quanto non v’era stato un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione sicchè l’Ufficio si era limitato ad iscrivere a ruolo le somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato.

La società contribuente ricorre per Cassazione avverso tale sentenza. Ii ricorso è affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente si duole dell’omesso invio dell’avviso bonario deducendo la violazione di legge e segnatamente del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis che dispone l’obbligatorietà della comunicazione preventiva. In particolare, assume l’erroneità della decisione nella parte in cui la CTR avrebbe ritenuto che le somme iscritte a ruolo fossero quelle dovute a titolo d’imposta dichiarata e non versata, e non invece, che si trattava di sole sanzioni ed interessi.

1.2. Il motivo è infondato. La questione che si pone è agevolmente risolvibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte che, in tema di controllo effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. f) (nei testo vigente ratione temporis”) ha precisato che l’Amministrazione, qualora proceda al controllo formale delle dichiarazioni e della tempestività dei versamenti, può addebitare gli interessi maturati per l’omesso versamento deiie somme indicate in dichiarazione, nonchè le somme dovute a titolo di sanzioni, nella misura stabilita dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, considerato che il computo di tali somme deriva direttamente dalla legge e non necessita di alcuna attività discrezionale di accertamento (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 173 del 09/01/2015, Rv. 634140-01). E’ stato soggiunto che a tal fine non è necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 17972 del 04/07/2019, Rv. 654706-01).

1.3. Applicando tali principi al caso di specie ne deriva che, trattandosi di tardivo versamento da parte della società contribuente delle somme dichiarate come dovute (v. sentenza pag. 4; v. ricorso pag.6), l’Amministrazione finanziaria ha iscritto legittimamente a ruolo le somme dovute a titolo d’interessi e sanzioni, in base al calcolo al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e che non era tenuta all’obbligo preventivo di comunicazione invece necessario, a mente dell’art. 36 bis cl.P.R. n. 600 del 1973, laddove vi fossero state incertezze sugli aspetti rilevanti della dichiarazione, per i quali accorrevano i chiarimenti del contribuente.

2. Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver escluso la necessità dell’invio della comunicazione d’irregolarità, nonostante il controllo automatizzato avesse evidenziato dati discordanti rispetto a quelli risultanti dalla dichiarazione.

2.1. Le ragioni appena esposte in ordine all’infondatezza del primo motivo, evidenziano anche l’infondatezza del secondo. In ogni caso va ribadito e fatto proprio l’orientamento di questa Corte secondo cui “In materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 dei 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai contraili automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta ia notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2”. (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 13759 del 06/07/2016, Rv. 640341-01; conf. Sez. 6-5, Ordinanza n, 17479 del 28/06/2019, Rv. 654732-01).

2.2. Nella fattispecie in esame, è la stessa ricorrente che dedotto che si trattava solo di tardivo versamento delle ritenute indicate in dichiarazione come, peraltro, si evince dalla stessa iscrizione esclusivamente degli interessi e delle sanzioni, di talchè non sussiste alcuna difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante all’Amministrazione che avrebbe potuto giustificare la comunicazione di irregolarità.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver i secondi giudici omesso di argomentare sul fatto decisivo e controverso dell’opportunità di pagare le sanzioni nella misura ridotta del terzo a causa dell’omesso invio dell’avviso bonario.

3.1. Tale motivo è inammissibile prima che infondato.

3.2. E’ inammissibile perchè se in ipotesi di tardivo versamento non è previsto alcun obbligo di comunicazione dell’irregolarità, conseguentemente, i secondi giudici non erano tenuti ad esaminare gli effetti di tale omissione. E’ infondato poichè se è vero che l’unica funzione del predetto avviso è quella di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell’omissione (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 21676 del 23/10/2015, Rv. 636848-01), è altrettanto vero che “la relativa omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione” (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 17479 dei 28/06/2019, Rv. 654732 – 01).

4. Il ricorso va, dunque, integralmente rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo. Nulla si provvede per le spese nei confronti di Equitalia Nord s.p.a. in quanto, pur essendo vittoriosa, non ha svolto attività difensiva essendo rimasta intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna a ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi giuro 5.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 dicembre 2018.

Depositato in cancelleria il 12 febbraio 2020

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