Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3386 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 12/02/2010), n.3386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore, rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in

Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia;

– ricorrente –

contro

B.G. domiciliato in Lucca frazione San Concordio via

Guidiccioni n. 188 presso lo studio del Dott. Alessandro Cantucci

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze

Sezione 13 n. 27/13/2005 depositata il 11.4.2005 e non notificata;

udita la relazione la relazione del Consigliere Dr. Renato

Polichetti;

lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del

ricorso in quanto manifestamente infondato.

Letto il ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha

riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP

corrisposto con riferimento al periodo di cui è causa.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte, secondo cui l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 art. 49, comma 1, (nel testo vigente fino al 31/12/2003) e all’art. 53, comma 1 del medesimo D.P.R. (nel testo vigente dal 1/1/2004) è soggetto all’applicazione dell’imposta soltanto se si tratti di attività autonomamente organizzata, il cui accertamento spetta la giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 3677 del 2007).

Considerato che la sentenza impugnata è fondata sull’accertamento, congruamente motivato e non adeguatamente censurato, nel difetto di tale requisito il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese non essendosi la controparte costituita nel presente giudizio.

Causa il decesso del (OMISSIS) P.G. purtroppo intervenuto dopo la decisione adottata in camera di consiglio il ricorso verrà sottoscritto dal consigliere di maggiore anzianità del Collegio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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