Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3386 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.08/02/2017),  n. 3386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21952/2016 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 4,

presso lo studio dell’avvocato MARCO PEPE, che lo rappresenta e

difende giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 12943/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 12/05/2016, depositata il 22/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO

IACOBELLIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L.L. ha proposto ricorso ex art. 391 bis, per la correzione di errore materiale della Ordinanza di questa Corte n. 12943/16 laddove il giudice di rinvio viene indicato nella CTR della Campania, anzichè della Lombardia.

L’istanza è fondata risultando dagli atti che la sentenza oggetto di cassazione era stata emessa dalla CTR della Lombardia.

Va conseguentemente corretta l’ordinanza in epigrafe nel senso che: laddove leggesi: “rinvio…alla CTR della Campania”, debba leggersi ed intendersi: con rinvio alla CTR della Lombardia.

PQM

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone la correzione dell’ordinanza in epigrafe nel senso che laddove nella motivazione e nel dispositivo leggesi: ” rinvio…alla CTR della Campania”, debba leggersi ed intendersi: “rinvio alla CTR della Lombardia”.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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