Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3386 del 08/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.08/02/2017), n. 3386
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21952/2016 proposto da:
L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 4,
presso lo studio dell’avvocato MARCO PEPE, che lo rappresenta e
difende giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 12943/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA del 12/05/2016, depositata il 22/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO
IACOBELLIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L.L. ha proposto ricorso ex art. 391 bis, per la correzione di errore materiale della Ordinanza di questa Corte n. 12943/16 laddove il giudice di rinvio viene indicato nella CTR della Campania, anzichè della Lombardia.
L’istanza è fondata risultando dagli atti che la sentenza oggetto di cassazione era stata emessa dalla CTR della Lombardia.
Va conseguentemente corretta l’ordinanza in epigrafe nel senso che: laddove leggesi: “rinvio…alla CTR della Campania”, debba leggersi ed intendersi: con rinvio alla CTR della Lombardia.
PQM
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone la correzione dell’ordinanza in epigrafe nel senso che laddove nella motivazione e nel dispositivo leggesi: ” rinvio…alla CTR della Campania”, debba leggersi ed intendersi: “rinvio alla CTR della Lombardia”.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017