Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3386 del 03/02/2022

Cassazione civile sez. I, 03/02/2022, (ud. 21/01/2022, dep. 03/02/2022), n.3386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14817/2019 r.g. proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato presso l’avv. Antonino

Ciafardini, che lo rappres. e difende, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il

12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/1/2022 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto del 12.4.19, il Tribunale di L’Aquila respinse il ricorso

proposto da M.M. avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale, osservando che: le dichiarazioni rese dal ricorrente non erano credibili (non avendo specificato se il padre o lui stesso appartenessero a qualche formazione politica, così da poter adeguatamente valutare il loro posizionamento ideologico rispetto agli organi politici) specie in ordine alla citata condanna penale del padre; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, né dell’umanitaria.

M.M. ricorre in cassazione con tre motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Il PM ha depositato memoria.

Con ordinanza interlocutoria n. 12313-2021, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sez. Un. sulla questione della validità della procura.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5, per non aver il Tribunale applicato il principio dell’onere probatorio attenuato e per non aver valutato la credibilità del richiedente secondo i parametri legali.

2. Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione sussidiaria, avendo escluso la situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in Senegal.

3. Il terzo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria, adottando una motivazione apparente.

4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all’uopo conferita.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente (Cass. S.U., sentenza n. 15177 del 1.6.2021).

Nel caso di specie la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto indica soltanto la data di rilascio (8.5.2019), risalente a epoca successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma con la formula “e’ autentica”.

Va aggiunto che, da ultimo, la Corte Cost., con sentenza n. 13/2022, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, sollevate, in riferimento agli artt. 3,10,24,111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, agli artt. 46,18 e art. 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), nonché agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), questioni sollevate dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, con l’ordinanza del 23 giugno 2021.

Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle doglianze presentate.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022

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