Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33859 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 11/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PERRICONE Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28319/2018 proposto da:

E.D., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Raffaele Tecce per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in

materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera

circolazione dei cittadini UE, n. 2763/2018 del 21/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. E.D. ricorre in cassazione con due motivi avverso il decreto in epigrafe indicato con cui, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE, ha rigettato il ricorso dal primo proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che respingeva le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha articolato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, dell’impugnato decreto, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Cittadino del Gambia, il richiedente aveva dichiarato alla competente Commissione territoriale di aver lasciato il proprio Paese nel timore di esservi condannato per un reato mai commesso e tanto in seguito ad una vicenda che lo avrebbe visto, nelle errate conclusioni della polizia locale, complice di un amico che – dopo aver venduto a terzi, senza averne la titolarità, l’immobile, in cui abitava con il ricorrente e che era di proprietà di un suo zio – aveva lasciato lo Stato, facendo perdere le proprie tracce.

Il ricorrente veniva arrestato per tre giorni dopo essersi recato presso gli uffici di polizia per verbalizzare i fatti ed era stato rilasciato a condizione che avrebbe dovuto far sapere alla polizia dove si trovava l’amico rischiando, altrimenti, una condanna a nove anni di reclusione ed il risarcimento delle spese di compravendita dell’abitazione.

Il ricorrente si era allontanato dal Paese di origine e nel racconto reso avrebbe cercato di circostanziare la domanda, raccontando il proprio vissuto attraverso dichiarazioni che il Tribunale, in modo superficiale ed in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e dei criteri di valutazione ivi fissati, aveva ritenuto contraddittorie, vaghe e generiche.

I giudici di merito avrebbero altresì ritenuto la regione di provenienza del ricorrente esente da situazioni di violenza indiscriminata tali da porre in pericolo la popolazione civile.

Il Gambia, invece, “imputato” di molte violazioni di diritti umani, veniva qualificato in un “recente rapporto” un Paese in cui era presente il rischio di tortura, pratica riportata al Presidente Y.J., oltre che la detenzione arbitraria e la totale mancanza di responsabilità da parte delle forze dell’ordine.

Nella credibilità e coerenza del racconto, i giudici avrebbero dovuto riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato secondo le previsioni della Convenzione di Ginevra.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, nella irrilevanza di una mera insufficienza di motivazione, ormai estranea al modello legale, e nell’inammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, censura sconfinante nel merito (tra le altre, per la confluenza delle indicate ragioni: Cass. 05/02/2019 n. 3340; Cass. 30/10/2018 n. 27503).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, e la violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14.

La motivazione per la quale il Tribunale aveva denegato lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria ex art. 14 D.Lgs. cit. sarebbe stata illogica.

Le costanti minacce di essere punito per un reato non commesso e la paura di subire soprusi dalla polizia, integranti atti persecutori o esposizione a morte o trattamenti inumani e degradanti, avrebbero dovuto determinare i giudici di merito a riconoscere al ricorrente le misure richieste, anche per una contestualizzazione dei fatti narrati nella situazione di forte tensione rappresentata dallo scontro delle forze di politiche e di polizia.

Il motivo è inammissibile.

In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (tra le altre: Cass. 27/06/2018 n. 16925). La necessità per il giudice di merito di svolgere la valutazione di credibilità, secondo il percorso procedimentalizzato definito dai criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è destinata a valere nel presupposto della ritenuta sussistenza degli accadimenti narrati là dove l’obbiettiva esclusione dei primi per loro implausibilità logica esonera il giudice da ogni ulteriore accertamento.

Il Tribunale di Bologna ha ritenuto, con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, non attendibili le dichiarazioni rese dal richiedente per un giudizio in cui concorrono insieme all’implausibilità del fatto narrato, le contraddizioni logiche presenti nel racconto su aspetti rispetto ai quali la memoria, si è ritenuto, non può trarre in inganno.

Tanto vale a sottrarre fondatezza alle domande di rifugio e di protezione sussidiaria per il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Nel resto, a fronte della dettagliata ricostruzione operata nell’impugnato decreto e rispettosa del richiamo a fonti ufficiali (URW Report 2018; EASO Country of Origin Information Report, dicembre 2017) ed aggiornate sulla situazione del Paese di origine, il motivo è inammissibilmente proposto anche per i profili di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e quindi della situazione di violenza indiscriminata in cui verserebbe il Paese di origine, il Gambia.

Il motivo è infatti generico ed in nessun modo dialogante con il provvedimento impugnato rispetto alla quale si limita a proporre una immotivata contestazione e tanto nella assoluta incapacità della mera menzione dei contenuti della norma (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14-bis specie lett. c)) di portare a concludente critica nei termini di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (tra le altre: Cass. 24/09/2018 n. 22478).

Il giudizio del Tribunale viene invero contrastato nell’atto difensivo per una affermata e non meglio precisata sussistenza dei presupposti oggettivi della invocata misura.

Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo l’Amministrazione intimata svolto difese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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