Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33858 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32754/2018 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Benzoni Martino,

domiciliato in Roma presso la Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2338/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2019 da SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito l’Avvocato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di quella Città aveva rigettato le istanze di protezione internazionale avanzate da B.M. proveniente dal Mali, il quale aveva dichiarato di aver lasciato il suo Paese, per il timore del carcere o della vendetta da soggetti appartenenti all’etnia (OMISSIS), avendone ferito ad una gamba uno, che poi era deceduto. La Corte ha escluso la credibilità del richiedente, per le lacune e contraddizioni del suo racconto, ha escluso, inoltre, che nella regione di sua provenienza ((OMISSIS)) sussista una situazione di violenza indiscriminata generalizzata o di conflitto armato, rilevando, infine, non esser state allegate circostanze idonee ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Lo straniero propone ricorso per cassazione per quattro motivi. Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in riferimento al giudizio di non credibilità, non avendo la Corte territoriale considerato che egli aveva fornito un racconto del tutto verosimile, ed avendo disatteso il dovere di cooperazione istruttoria.

2. Col secondo motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma e art. 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per non avere la Corte d’Appello applicato in modo corretto le norme sull’onere della prova non attivando i suoi poteri istruttori in riferimento al rischio di subire la pena capitale, di poter essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, ovvero a persecuzioni per motivi di razza, come dichiarato da esso ricorrente.

3. Col terzo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della decisione la violazione della Direttiva 32/2013/UE art. 16 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 19 essendo stato costantemente ed illegittimamente violato il suo diritto ad una valutazione imparziale della domanda. In particolare, il ricorrente evidenzia che, rilevate mancanze, incongruenze o contraddizioni, sia l’Ufficio che il Giudice devono mettere il richiedente in grado di interloquire ed in tale errore era incorsa la Corte d’Appello, che avrebbe dovuto disporre, nuovamente, la sua audizione.

4. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in riferimento al rigetto della domanda di protezione umanitaria, il difetto di istruttoria e l’insufficienza della motivazione.

5. I motivi, da valutarsi congiuntamente, sono infondati.

6. A parte che il ricorrente confonde e sovrappone il momento della valutazione della credibilità soggettiva col dovere di cooperazione istruttoria, deve rilevarsi che in relazione alla massima protezione ed ai casi disciplinati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) di “condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte” o “tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente”, la valutazione di credibilità soggettiva costituisce una premessa indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento: le dichiarazioni che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non richiedono, infatti, alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente, ma non è questo il caso, dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 871 del 2017). Nella specie, la valutazione di non credibilità che è stata effettuata dalla Corte territoriale, per essere il racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, sotto tutti i profili dedotti/attiene, in sè, al giudizio di fatto e non è qui ulteriormente apprezzabile.

7. Quanto alla doglianza secondo cui la Corte avrebbe dovuto procedere, nuovamente, alla sua audizione per colmare lacune e chiarire la sua posizione con conseguente nullità della decisione, va rilevato che, come è stato precisato da Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, “(I)a direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva”.

8. Tale approdo, come rilevato dalla stessa Corte di giustizia, è, del resto, coerente con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui lo svolgimento dell’udienza non è necessario quando la causa non prospetti questioni di fatto e di diritto che non possano essere risolte sulla scorta del fascicolo e delle osservazioni scritte delle parti (Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37).

Deve quindi escludersi la sussistenza dell’obbligo, da parte della Corte a disporre un nuovo esame (il tribunale lo aveva condotto) nè il ricorrente deduce di averlo richiesto, o comunque espone quali elementi di fatto avrebbe potuto in quella sede chiarire.

9. In relazione alla richiesta residuale di concessione di un titolo di soggiorno per motivi umanitari, il Collegio deve rilevare, da una parte che il giudizio negativo sulla credibilità si riverbera anche in relazione a tale istanza, come del resto ha già evidenziato la Corte veneziana, e che la condizione di vulnerabilità deve essere specifica e deve riguardare la posizione del singolo richiedente, e tanto non è stato dedotto.

10. Non va provveduto sulle spese, data il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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