Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33857 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32703/2018 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Emilio Faà Di

Bruno, 15 presso lo studio dell’avvocato Di Tullio Marta che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1381/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2019 da SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito l’Avvocato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Venezia, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di quella Città aveva rigettato le istanze di protezione internazionale avanzate da R.M. nato in Pakistan, il quale aveva dichiarato di aver lasciato il suo Paese, per il timore di ritorsioni da parte dei membri del gruppo (OMISSIS), essendo entrato a far parte dei rangers locali. La Corte ha escluso la credibilità del richiedente, per le lacune e contraddizioni del suo racconto, ha escluso, inoltre, che a (OMISSIS), dove lo straniero è nato ed ha sempre vissuto vi sia una situazione di violenza indiscriminata generalizzata o di conflitto armato, rilevando, infine, non esser stata allegata alcuna circostanza ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Lo straniero propone ricorso per cassazione per tre motivi. Il Ministero ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione di norme di diritto, per non avere la Corte d’Appello analizzato la sua domanda alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine.

2. Col secondo motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 nella valutazione del giudizio di non credibilità, non avendo la Corte territoriale considerato che egli aveva fornito un racconto del tutto verosimile, ed avendo disatteso il dovere di cooperazione istruttoria.

3. Col terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 lamentando il difetto di istruttoria e l’insufficienza della motivazione, omettendo ogni dovuta verifica circa la situazione generale del Paese di origine.

4. I motivi, da valutarsi congiuntamente, sono infondati.

5. A parte che il ricorrente confonde e sovrappone il momento della valutazione della credibilità soggettiva col dovere di cooperazione istruttoria, deve rilevarsi che in relazione alla massima protezione ed ai casi disciplinati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) di “condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte” o “tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente”, la valutazione di credibilità soggettiva costituisce una premessa indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento: le dichiarazioni che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non richiedono, infatti, alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente, ma non è questo il caso, dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 871 del 2017). Nella specie, la valutazione di non credibilità, che attiene, in sè, al giudizio di fatto e non è qui ulteriormente apprezzabile, è stata effettuata per essere il racconto inattendibile e contraddittorio.

6. In relazione al caso in cui viene in rilievo la “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) va rilevato che, in base alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, citata nel ricorso, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018).

5. Nella specie, contrariamente a quanto deduce il ricorrente l’indagine è stata eseguita dalla Corte, che, al lume delle fonti consultate e menzionate, ha escluso la ricorrenza dell’anzidetta ipotesi.

6. Non va provveduto sulle spese, dato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA