Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33853 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24848-2018 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO

D’AREZZO 28, presso lo studio dell’avvocato MARIA BRUNA CHITO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FAUSTO DI PEDE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ape legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

V.G. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Matera n. 33/2016, con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso estratto di ruolo IRPEF IVA IRAP 2010, ed ha depositato memoria difensiva;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si lamenta nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la CTR reso una motivazione apparente laddove aveva affermato che la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento, di cui all’estratto di ruolo impugnato, nonostante sulla cartolina di ritorno della CAD fosse stata apposta non la firma del destinatario, ma la sola indicazione “immesso-imbucato”, con apposizione di sottoscrizione, sotto la dicitura “firma del destinatario”, di soggetto diverso dall’odierno ricorrente;

1.2. con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. avendo il Giudice a quo ritenuto sulla cartolina di ritorno della CAD non vi fosse alcuna apposizione di firma ma unicamente la dicitura “immesso-imbucato” nella cassetta postale;

1.3. con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 per non avere la CTR sospeso il giudizio in attesa della definizione del giudizio, pregiudiziale, di querela di falso, proposta innanzi al Giudice civile in ordine alla falsità della sottoscrizione apposta dal destinatario sulla cartolina di ritorno della CAD;

1.4. con il quarto motivo, in via subordinata, sì lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1992, art. 3, comma 3, e art. 7, comma 4, avendo la CTR omesso di rilevare l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento;

1.5. con il quinto motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’infondatezza nel merito dell’avviso di accertamento;

1.6. le censure, da esaminare congiuntamente, vanno disattese;

1.7. in via preliminare va rilevata l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla controricorrente circa l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata relativamente all’inammissibilità dell’appello;

1.8. nonostante l’improprietà lessicale è dato evincere, infatti, dall’esame della sentenza impugnata che la CTR intendeva piuttosto far riferimento all’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto impositivo per tardività in conseguenza della regolare notifica dello stesso;

1.9. a seguire, va rilevato che “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756 del 2006, n. 16736 del 2007, n. 9105 del 2017), ipotesi, queste, che non ricorrono nel caso in esame, laddove la CTR ha approfonditamente dato atto in sentenza dei motivi di impugnazione proposti dall’odierno ricorrente dando atto di condividere la decisione di primo grado circa la regolarità della notifica per indicazione, sulla cartolina del CAD, della dicitura “immesso – imbucato” nella cassetta postale, e circa la mancata apposizione di alcuna sottoscrizione nello spazio riservato alla firma del destinatario;

1.10. poste tali premesse, con riguardo alle doglianze circa l’omesso rilievo, nella sentenza impugnata, della mancata sospensione del procedimento da parte della CTP per proposta querela di falso in sede civile relativamente alla sottoscrizione che si assume apposta sulla ricevuta della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), si osserva che nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (cfr. ex multis Cass. n. 9888/2016);

1.11. nel caso, come quello in esame, nel quale è stata denunciata la mancata sospensione del processo tributario, a seguito della proposizione di querela di falso con riguardo la cartolina della CAD della notifica dell’atto impositivo impugnato, il ricorrente avrebbe dovuto riportare, nei loro esatti termini, il testo della querela di falso ed il verbale di udienza relativo al suo deposito davanti al giudice che non ha disposto la sospensione del processo (cfr. Cass. nn. 10272/2017, 5036/2012), adempimento a cui si è invece sottratto, con conseguente inammissibilità della censura;

1.12. con riguardo alle rimanenti censure, va osservato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Cass. nn. 2638/2019, 6242/2017, 4043/2017, 26088/2015), la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale;

1.13. in base alla disposizione introdotta, nel testo della norma, dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”, ed invero, ai sensi dell’invocato L. n. 890 del 1992, art. 8, per la ritualità della notificazione, è richiesta la prova della spedizione della raccomandata contenente la cosiddetta CAD (comunicazione avvenuto deposito) nella specie, risultante, per come incontestato, dall’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

prodotto in giudizio;

1.14. la doglianza del ricorrente risulta quindi infondata, ancorchè per ragioni in parte diverse da quelle indicate dalla CTR (limitatasi a rilevare che sulla cartolina di ritorno non era stata apposta alcuna firma del destinatario, ma unicamente la dicitura “immesso-imbucato” nella cassetta postale), avendo la CTR anche dato atto che era stata fornita la prova della spedizione della raccomandata contenente la cosiddetta CAD (comunicazione avvenuto deposito), nella specie, risultante, per come incontestato dall’esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.) prodotto in giudizio;

1.15. va infatti richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di accertamento tributario, ove la notifica richieda l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, la fase essenziale di tale adempimento è costituita dalla spedizione mentre l’annotazione del compimento dell’attività ha il solo scopo di fornire la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale cui è stato consegnato il plico, sicchè, ove sia stata provata l’effettuazione dell’adempimento, con la produzione dell’attestazione di spedizione, la mancata apposizione in calce all’annotazione di una ulteriore sottoscrizione non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario in quanto non inficia l’adempimento previsto nel suo interesse (cfr. Cass. n. 19526/2016, 14245/2015, 21762/2009);

1.16. la sentenza impugnata, avendo fatto corretta applicazione di tali principi, va quindi esente da censure, essendo stata altresì evidenziata la tardività, e quindi l’inammissibilità, delle censure in merito al contenuto dell’atto impositivo, stante la ritualità della sua notifica e la mancata tempestiva impugnazione;

2. sulla base delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato;

3. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia controricorrente in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 13 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 19 dicembre 2019

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