Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33852 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24217-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ MG AUTOTRASPORTI SRL a Socio unico, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato GIOVANNI BIAGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 967/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca n. 571/2012, con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società MG Autotrasporti s.r.l avverso avvisi di accertamento IRES IVA IRAP 2010 2011 2012, emessi per omessa fatturazione o sottofatturazione dei trasporti eseguiti dalla contribuente, ritenuti non congrui con l’ammontare del gasolio consumato;

la società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il ricorso sì lamenta violazione degli artt. 2697,2727,2729 c.c., art. 2732 c.c., comma 2, art. 2725 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, per avere la CTR omesso di valutare gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio, ritenendo l’insussistenza dei presupposti di gravità, precisione e concordanza degli stessi, sovvertendo l’onere della prova gravante sulle parti e valorizzando le mere affermazioni della parte contribuente;

1.2. la censura è fondata atteso che, sulla base del consolidato principio espresso da questa S.C., nel giudizio tributario, una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poichè assolutamente contrario ai canoni dell’economia, incombe sul medesimo l’onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo – in difetto pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 (Cass. n. 6918/2013; cfr., tra le tante, anche Cass. n. 14091/2013; circa la possibilità di fondare la presunzione anche su un unico elemento cfr. Cass. n. 3276/2018);

1.3. in particolare questa Corte ha anche chiarito che, in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse (cfr. Cass. n. 14068/2014);

1.4. nel caso di specie, pertanto, una volta riscontrati dall’Ufficio specifici elementi di antieconomicità del comportamento della contribuente (la discordanza tra la quantità di carburante acquistato ed i viaggi eseguiti in esecuzione delle prestazioni di servizi di trasporto), null’altro l’Ufficio era tenuto a provare (in particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, non era tenuto a fornire riscontri esterni a tali dati: es. indagini bancarie, dichiarazioni di terzi), spettando invece al contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, avendo invece la CTR fatto riferimento ad elementi generici e privi di riscontro documentale, quali “l’effettuazione di viaggi di ritorno privi di carico o con carico ridotto”, e la “notoria crisi di settore”;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato va accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR della Toscana, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 13 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 19 dicembre 2019

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