Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33851 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24159-2018 proposto da:

A.G., N.F., in qualità di eredi del Sig.

N.C., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’Avvocato FABIO PACE;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1632/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 27/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

A.G. e N.F. propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, indicata in epigrafe, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione n. 20493/2013 in data 6.9.2013;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con ricorso si lamenta violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, artt. 20 e 63, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per aver dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione, notificato il 14.10.2014, evocando l’applicabilità del termine di tre mesi di cui all’art. 392 c.p.c.;

1.2. il ricorso è fondato, perchè alla fattispecie della riassunzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio si applica non il termine di cui all’art. 392 c.p.c., ma la norma specifica di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, secondo cui la riassunzione deve essere fatta nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza (il termine di sei mesi, introdotto dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, si applica con riguardo alle sentenze depositate dal 10 gennaio 2016);

1.3. in forza del citato art. 63 (nel testo applicabile ratione temporis), il termine per la riassunzione sarebbe scaduto (in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione depositata il 6.9.2013) il 22.10.2014 (tenuto conto della sospensione feriale dei termini), con conseguente tempestività della riassunzione effettuata in data 13/14.10.2014 (come da documentazione prodotta dai ricorrenti) e conseguente erroneità della pronunciata estinzione dell’intero processo;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolto il primo motivo ed assorbito il secondo, formulato in via subordinata, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla medesima CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la pronuncia sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative ai presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 13 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 19 dicembre 2019

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