Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3385 del 22/02/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3385 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 24420-2011 proposto da:
PERTICAROLI ADRIANO PRTDRN41S09F401L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA QUIRINO MAIORANA 31, presso lo
studio del dott. STEFANO RUGGERI, rappresentato e difeso dagli
avvocati MARCO FIORETTI, EMANUELA MERLI, per delega a
margine del ricorso;

ricorrente

DE ROSA ROSSELLA DRSRSL78E55B639M, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio
dell’avvocato MARIANO CIGLIANO, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 22/02/2016

dall’avvocato MARCELLINO MARCELLINI, per delega in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

domiciliato e difeso come sopra;

controricorrente all’incidentale

avverso la sentenza n. 634/2010 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 19/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/12/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato Francesco CIGLIANO per delega dell’avvocato
Marcellino Marcellini, il quale si riporta agli atti.

Ric. 2011 n. 24420 sez. M3 – ud. 11-12-2015
-2-

PERTICAROLI ADRIANO PRTDRN41S09F401L, elettivamente

R.g.n. 24420-11 (ud. 11.12.2015)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Adriano Perticaroli ha proposto ricorso per cassazione contro
Rossella De Rosa avverso la sentenza del 19 settembre 2011, con la quale la
Corte di Appello di Ancona ha integralmente riformato la sentenza riformato
la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Ancona, Sezione Distaccata

di Jesi nel dicembre del 2009 ed ha rigettato la domanda introdotta da esso
ricorrente nel gennaio del 2008 per ottenere dall’intimata il rilascio di un
immobile detenuto senza titolo.
§2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata, svolgendovi un
motivo di ricorso incidentale che ha natura condizionata.
§3. Il ricorrente ha notificato controricorso avverso il ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.

Il ricorso incidentale condizionato dev’essere trattato

congiuntamente a quello principale, in seno al quale è stato proposto.
§1.1. Il Collegio ritiene superfluo riferire dei quattro motivi che il
ricorso propone e che sono esposti dalla metà della pagina 80 sino alla pagina
93, in quanto la struttura con cui il ricorrente ha inteso assolvere – nelle prime
79 pagine e nella prima metà della pagina 80 – al requisito di ammissibilità di
cui all’art. 366 n. 3 c.p.c., concernente l’esposizione sommaria dei fatti della
causa, si presenta, si presenta del tutto inidonea allo scopo integrare tale
requisito.
§1.2. Infatti, la struttura delle prime 79 pagine e mezza del ricorso si
presenta come segue.
Dopo una prima pagina e le prime dieci righe della seconda, nelle quali
si indicano il ricorrente e si enuncia il ministero del difensore, si individua la
sentenza impugnata, precisando che essa decise l’appello proposto sulla
sentenza di primo grado riguardo ad una domanda del ricorrente per ottenere
il rilascio di un appartamento con annesso garage detenuto senza titolo dalla
3
Est. Cons. R1ffae1e Frasca

R.g.n. 24420-11 (ud. 11.12.2015)

De Rosa, e, quindi, si riporta il dispositivo della sentenza impugnata e s indica
come parte intimata la De Rosa, sotto l’intestazione “svolgimento del
processo”, a partire dall’undicesimo rigo, sotto l’intestazione “svolgimento
del processo”:
a) si riproduce il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo
grado ai sensi dell’art. 447-bis c.p.c. fino alla pagina 7 e nelle ultime sei righe

si indica che il Tribunale fissava l’udienza che il ricorso veniva notificato e
che la De Rosa depositava “comparsa di costituzione” chiedendo il rigetto
della domanda;
b) nella pagina successiva e nelle prime sei righe si riferisce uno
svolgimento stragiudiziale ulteriore e, quindi, documenti in copia fotostatica
per 12 pagine;
c) dopo che nelle prime sei righe si è detto che all’udienza veniva
esperito tentativo di conciliazione e concessi termini per note autorizzate, si
riproduce il contenuto di quelle del ricorrente sino al sestultimo rigo della
pagina 14;
d) dopo che nelle ultime cinque righe della pagina 14 si è fatto
riferimento ad un rinvio chiesto concordemente all’udienza del 12 maggio
2008, al deposito di una non meglio individuata querela presentata dall’attore
e da Alessandro Perticaroli e, quindi, nella prima metà della pagina successiva
si è fatto riferimento ad alcune deduzioni delle parti, si dice che il GOT si
riservava con termine alle parti per note;
e) dalla seconda metà della pagina 15 sino al terzultimo rigo della pagina
19 si riproducono le note del ricorrente e di seguito si riporta un’ordinanza
denegatoria della sospensione del giudizio e fino alla prime sette righe della
pagina si fa riferimento a richieste formulate dai difensori, dopo di che si
dichiara di riprodurre e si riproduce fin quasi alla metà della pagina 26 il
tenore del verbale di assunzione delle prove testimoniali;

4
Est. Cons. 1affae1e Frasca

R.g.n. 24420-11 (ud. 11.12.2015)

f) si allude, quindi, in sei righe a richieste delle parti ed alla fissazione
dell’udienza di discussione con concessione di termine per memorie;
g) si riproduce, di seguito, la memoria del ricorrente sino al sestultimo
rigo della pagina 37;
h) dopo aver detto della discussione orale della causa si dice che il
Tribunale emetteva la sentenza di primo grado e se ne riportano i motivi della

decisione ed il dispositivo sino alle prime quattro righe della pagina 43;
i) di seguito si dice che la De Rosa proponeva ricorso in appello e
richiesta di inibitoria e, quindi, si dice che il ricorrente si costituiva
limitatamente alla fase inibitoria con memoria, che si riproduce dal secondo
rigo della pagina 44 sino al terzultimo rigo della pagina 56;
l) dopo l’indicazione di un rinvio ad altra udienza per un tentativo di
transazione, si dice rigetto dell’istanza di inibitoria per mancanza di
prospettazione adeguata di gravissimo danno a norma dell’art. 447-bis,
comma 3, c.p.c. e, quindi, si riproduce dal decimo rigo della pagina 57 la
memoria di costituzione del Perticaroli e tale riproduzione termina al
sestultimo rigo della pagina 74;
m) dopo che si è detto della discussione orale e della lettura del
dispositivo, si riproduce la motivazione della sentenza impugnata dall’ultimo
rigo della pagina 74 sino alle prime dieci righe della pagina 80.
Solo successivamente inizia l’esposizione dei tre motivi di ricorso.
§2. Ora, nel solco di una consolidata pregressa giurisprudenza, simili
forme di adempimento dell’onere di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c. sono state
ritenute inidonee allo scopo da Cass. sez. un. n. 5698 del 2012, secondo la
quale: <

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