Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3385 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3385 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 23732-2012 proposto da:
CECERI GIUSEPPE CCRGPP67L07B963N, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio
dell’avvocato NARDONE ANTONIO, che lo rappresenta e difende,
giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

Contro
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 – UFFICIO
PROVINCIALE DI NAPOLI;

– intimata avverso la sentenza n. 304/15/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 13.6.2011, depositata il 18/07/2011;

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.A

– 27

Data pubblicazione: 13/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 23732 sez. MT – ud. 22-01-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza n.327/26/2009 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso del
contribuente Ceceri Giuseppe- ed ha così confermato l’avviso di classamento di unità
immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di ritenere esente da vizi l’atto di
classamento, alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità inveratosi nelle
sentenze della Suprema Corte n.22313 e seguenti del 3.11.2010. D’altronde, con
l’atto di appello e con le considerazioni aggiuntive esplicate in pubblica udienza
l’Agenzia aveva ampiamente chiarito i principi seguiti ed i criteri della
riclassificazione effettuata, giustificando l’ equiparazione del fabbricato in oggetto
con altri presenti nella medesima zona.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a dodici motivi.
L’Agenzia non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’ad.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il dodicesimo motivo di impugnazione la ricorrente —dopo avere premesso che
l’amministrazione aveva agito in applicazione dell’ art.58 della legge n.662/1996, che
prevede in particolare che il processo di riclassamento prende avvio su richiesta del
comune, per le microzone individuate con apposito procedimento, previa verifica
dell’esistenza dei presupposti da parte dell’Agenzia- censura la decisione per avere
del tutto omesso di considerare la censura secondo cui l’atto di accertamento non era

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letti gli atti depositati

validamente motivato, non essendosi dato conto delle ragioni giuridiche e dei
presupposti di fatto sulle cui basi la rendita catastale dell’immobile è stata variata.
Il ricorso merita di essere accolto.
Risulta dalla autosufficiente ricostruzione delle vicende di causa contenuta nell’atto
di ricorso che l’avviso dell’Agenzia del Territorio appare conseguente alla richiesta

all’eventuale assegnazione di nuovi classamenti, per una serie di fabbricati con
classamento non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati
similari e aventi medesime caratteristiche; se ne può arguire che l’attribuzione di
rendita è stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate sull’estimo comparativo,
dettate dai R. D. 13 aprile 1939, n. 652 … e dal DPR 1 dicembre 1949, n. 1142,
nonché ai sensi di quanto previsto dall’ari. 11, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988, n.
70, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n. 154. L’Agenzia
aggiunge di avere effettuato il nuovo classamento tenendo conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del
fabbricato che lo comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe
caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed
ambientale del contesto insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a
seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane, riconoscendo però che la
motivazione specifica del provvedimento era limitata all’enunciazione dei meri dati
catastali.
Siffatta motivazione —diversamente da come è stato ritenuto dal giudice di meritoappare insufficiente a sorreggere adeguatamente il provvedimento di modifica del
classamento,
Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629 del
13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava
essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla
parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione

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del Comune di Napoli di provvedere alla verifica degli attuali classamenti ed

quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame)
ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo
logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando
procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare
a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato

questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui
si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del
necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato,
appare conseguente ritenere che —sul punto- il motivo di ricorso sia manifestamente
fondato e la sentenza impugnata sia meritevole di cassazione. Consegue da ciò che la
Corte potrà provvedere anche nel merito -accogliendo l’impugnazione del
contribuente ed annullando l’avviso di classamento in questione- apparendo già dagli
atti di causa che il predetto avviso non è rispettoso del principio di diritto dianzi
trascritto e non essendoci esigenza di nuovi accertamenti di fatto.
Roma, 5 luglio 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la sola parte ricorrente ha depositato memoria, adesiva alla relazione;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate

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secondo il criterio della

classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in

compensazione, atteso che soluzione della controversia è determinata da indirizzo
giurisprudenziale conformatosi medio tempore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
annulla il provvedimento impositivo qui impugnato. Compensa tra le parti le spese di

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
I l Psidente

tutti i gradi.

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