Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3385 del 03/02/2022

Cassazione civile sez. I, 03/02/2022, (ud. 21/01/2022, dep. 03/02/2022), n.3385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17049/2020 r.g. proposto da:

K.S.C., elettivamente domiciliato presso l’avv.

Antonino Ciafardini, che lo rappres. e difende, con procura speciale

in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il

21/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/1/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

che:

K.S.C., cittadino della Nigeria, propose ricorso innanzi al Tribunale di L’Aquila, avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Il ricorrente aveva dichiarato, innanzi alla Commissione, di aver lasciato il paese d’origine per far ingresso in Italia, dopo un transito dalla Libia, in quanto ricercato dai militari quale appartenente all'(OMISSIS). Con decreto emesso il 21.4.20, il Tribunale ha rigettato il ricorso, osservando che: non ricorrevano i presupposti dello status di rifugiato, non risultando dal racconto del ricorrente una ipotesi di persecuzione, né della protezione sussidiaria, poiché non erano emersi provvedimenti comportanti la pena di morte e la tortura, o il pericolo di danno grave, nella regione di provenienza, derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto, come desumibile dal report del 2017; non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria, sia per la mancata allegazione di condizioni di vulnerabilità, sia per la mancata prova dell’integrazione in Italia (essendo stato prodotto un contratto a tempo determinato, ormai scaduto).

K.S.C. ricorre in cassazione con tre motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Il P.M. ha depositato memoria deducendo la mancata certificazione

della data di rilascio della procura speciale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo deduce nullità del decreto impugnato, per motivazione carente e contraddittoria ed illogica.

2. Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione sussidiaria, avendo escluso la situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in Nigeria.

3. Il terzo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria, anche in violazione dell’art. 134 c.p.c., avendo adottato

una motivazione contraddittoria ed apparente.

4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all’uopo conferita.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente (Cass. S.U., sentenza n. 15177 del 1.6.2021).

Nel caso di specie la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto indica soltanto la data di rilascio (20.5.2020), risalente a epoca successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma con la formula “e’ autentica”.

Va aggiunto che, da ultimo, la Corte Cost., con sentenza n. 13/2022, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, sollevate, in riferimento agli artt. 3,10,24,111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, agli artt. 46,18 e art. 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), nonché agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), questioni sollevate dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, con l’ordinanza del 23 giugno 2021.

Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle doglianze presentate.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022

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