Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33844 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31902-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P. AGRICOLTURA DI P. & C. SA,

P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1005/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IRAP ed IVA; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate in quanto – relativamente a due circostanze dedotte dal contribuente, l’avvenuto furto di merce e la restituzione di un prestito ai soci – riteneva meritevole di considerazione a favore del contribuente la seconda ma non la prima;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 l’Agenzia delle Entrate denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all’art. 112 c.p.c. per avere la CTR trascurato l’esame dei motivi dedotti dall’Ufficio nei propri atti d’appello, dato che la causa petendi atteneva alla fondatezza della ricostruzione induttiva del reddito d’impresa, tenuto anche conto che l’Ufficio domandava alla CTR di accertare la situazione di inattendibilità dei dati confluiti nell’impianto contabile, alla luce dei numerosi e gravi sintomi di antieconomicità che hanno caratterizzato la gestione aziendale.

Il motivo di ricorso è infondato.

Considerato infatti che secondo questa Corte:

la violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda; tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (Cass. n. 906 del 2018);

la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il “petitum” che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto, ma non concerne le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati quali “causa petendi” dell’esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti (Cass. n. 11289 del 2018).

Ebbene, nel caso di specie, la CTR ha ben tenuto presente sia il petitum che il nucleo fondamentale della causa petendi dell’Ufficio – consistenti nel recupero a tassazione di presunti redditi occultati la cui esistenza l’Ufficio ambisce a dimostrare tramite una ricostruzione analitica del reddito d’impresa – e non li ha alterati, avendo semmai al più, nella stringata motivazione, trascurato alcuni elementi logico-fattuali esposti nell’atto d’appello, che avrebbero potuto al limite essere fatti valere lamentando una violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (e sul punto Cass. n. 13625 del 2019 si è espressa nel senso che qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione), senza peraltro che il ricorrente sia riuscito a farne emergere la decisività ai fini della decisione, sembrando invece che la doglianza sia surrettiziamente diretta ad ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, inibita in sede di giudizio di legittimità, dal momento che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017).

Ritenuto pertanto che il ricorso dell’Agenzia delle entrate va respinto e che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.500, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 19 dicembre 2019

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