Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3384 del 13/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3384 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 7058-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
FERRIGNO SERGIO;

– intimato avverso la sentenza n. 48/49/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 10/12/2011, depositata il 15/02/2011;

Data pubblicazione: 13/02/2014

J

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2012 n. 07058 sez. MT – ud. 22-01-2014
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione
Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Veniva così accolto il ricorso del
contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui l’ Agenzia del Territorio, sollecitata dal
Comune di Napoli, aveva provveduto a variare il classamento di unità immobiliare di pertinenza
del contribuente.
Il contribuente non

si è costituito in giudizio.

Il ricorso deve essere rigettato in continuità con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex
pluribus la sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012 e le ordinanze n. 19814 del 13 novembre
2012, n. 19968 del 14 novembre 2012, n. 19956 del 14 novembre 2012) secondo cui la
motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve
esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 1.
311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso,
l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai
sensi del comma 335 dell’articolo 1 1. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali
della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto
tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nen’ insieme
delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del
relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del comma
58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente
classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche
analoghe, recando, in tal caso, la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e
delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di
riclassamento.
Mentre l’atto di ri- classamento di cui si discute contiene una motivazione meramente apparente ed
apodittica, in cui non si specifica neppure in quale delle tre ipotesi indicate si collochi la pretesa
tributaria.
Il mutamento di giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese.
Pqm
La Corte rigetta il riscorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 22 gennaio 2014
Il presidente e elatore

Oggetto: classamento catastale- modifica- motivazione
Reg. Gen. 7058/2012
RICORRENTE: Agenzia del Territorio
INTIMATO: Sergio Ferrigno

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