Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3384 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3384 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1512-2017 R.G. proposto da:

CONCERIA ADRIATICA s.p.a., in liquidazione, in persona del legale
rappresentante, Pietro Floris, rappresentato e difeso, per procura a margine
del ricorso, dall’Avv. Gianpictro Contarin, presso il cui studio legale sito in
Bassano del Grappa, largo Parolini, n. 54/8, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore

pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla
via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/02/2018

avverso la sentenza n. 722/26/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, SEZIONE STACCATA di MESTRE,
depositata il 7/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.

– che con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria
regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dalla Conceria Adriatica
s.p.a., in liquidazione, avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua
volta respinto il ricorso proposto dalla predetta società contribuente
avverso l’avviso di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 13 d.lgs. n. 471
del 1997 per omesso versamento delle ritenute su interessi legali sui
finanziamenti concessi dai soci alla società, emesso dall’amministrazione
finanziaria con riferimento all’anno di imposta 2006;
– che la CTR, per quanto ancora qui di interesse, riteneva di
condividere il giudizio della commissione di primo grado «sul carattere
fruttifero dei finanziamenti stessi, in mancanza di qualsiasi prova contraria»;
– che avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso
per cassazione affidato ad un motivo, cui replica l’intimata con
controricorso;
– che regolarmente costituito il contraddittorio sulla proposta avanzata
dal relatore ai sensi del vigente art. 380 bis cod. proc. civ., il Collegio, con
motivazione semplificata,

OSSERVA
– che con il motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2704 e 2709 cod. civ., la società contribuente
sostiene che il giudice di merito, sostenendo che nella specie mancava la
prova del carattere infruttifero dei finanziamenti concessi dai soci alla
società benché ciò emergesse dal contenuto delle lettere sottoscritte dai
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RILEVATO

predetti soci ed indirizzate alla società, prodotte agli atti del giudizio, aveva
violato il principio di inscindibilità del contenuto delle scritture contabili
obbligatorie postulato dal citato art. 2709 cod. civ., in base al quale «I libri e
le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova
contro l’imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scindere

— che, al riguardo, deve ricordarsi il principio in base al quale «L’art.
2709 cod. civ., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle
imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore, pone
una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest’ultimo; pertanto,
tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere
liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro
elemento probatorio, ed il relativo apprezzamento sfugge al suindicato di
legittimità, se sufficientemente motivato» (Cass. n. 11912 del 2009; conf.
Cass. n. 3190 del 2016, n. 6547 del 2013, n. 3108 del 1996);
—che nella specie deve escludersi che la CTR abbia violato il richiamato
principio, dovendosi intendere l’affermazione dei giudici di appello che agli
atti mancava la prova del carattere infruttifero delle erogazioni effettuate dai
soci in favore della società ricorrente come insufficienza di quelle lettere a
provare adeguatamente la predetta circostanza;
che, pertanto, la censura proposta dalla società ricorrente è
inammissibile non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata;
—che le spese vanno regolate in virtù del principio della soccombenza e
liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso
delle spese prenotate a debito.
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il contenuto»;

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
peri! ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

11 &anon o Giudiztane

Così deciso in Roma il 10/01/2018

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