Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3384 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 13/10/2009, dep. 12/02/2010), n.3384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia;

contro

C.A. e O.G., elettivamente domiciliati in

Roma via G.B. Vico n. 1, presso lo studio dell’Avvocato Prospero

Mangili Lorenzo, che li rappresenta e difende unitamente all’Avvocato

Agostino Majo del Foro di Trieste, giusta procura a margine del

controricorso;

avverso la sentenza n. 64/03/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Trieste resa il 17.01.2005 e depositata il 26.09.2005

non notificata;

udita la relazione del Consigliere Dr. Renato Polichetti;

lette le conclusioni scritte del P.G. Giampaolo Leccisi che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso alla luce della sentenza n.

22554/2007 resa tra le stesse parti in controversia analoga.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

quanto segue:

Con atto registrato il (OMISSIS), C.A. donava ai propri figli, O.G. e O.D., un compendio immobiliare sito in (OMISSIS), che, con il medesimo atto, le era stato assegnato in proprietà esclusiva a seguito di divisione della comunione esistente tra la stessa e C.M.. Nell’atto le parti contraenti facevano presente che, per il bene donato (il cui valore dichiarato ammontava a L. 50.000.000), era in corso di attribuzione una nuova rendita catastale a seguito di denuncia di variazione n. 1333 del 15 dicembre 1989 e dichiaravano, quindi, di volersi avvalere delle disposizioni di cui al D.L. n. 70 del 1988, art. 2 convertito con modificazioni nella L. 13 maggio 1988 n. 154.

Sulla base del certificato catastale in data 23 novembre 1991 con cui CUTE di Gorizia attribuiva all’immobile de quo la nuova rendita, l’Ufficio del Registro di Gorizia determinava in L. 110.250.000 il nuovo valore del bene donato e notificava quindi alle parti interessate l’avviso di liquidazione per il recupero delle maggiori imposte dovute in relazione al trasferimento. Avverso tale avviso, con separati gravami, proponevano ricorso alla competente commissione tributaria di primo grado, sia la donante che i donatori, deducendo l’erroneità del calcolo dell’imposta effettuato dall’Ufficio del Registro in base alla rendita catastale definitiva determinata dall’UTE. Nelle more del giudizio, i ricorrenti, in data 12 dicembre 1994, presentavano domanda di definizione della lite fiscale pendente ai sensi del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinques convertito con modificazioni in L. n. 656/1994, che veniva respinta dall’Ufficio con provvedimento in data 29 aprile 1996 sul rilievo che “non vi era pendente alcuna controversia di valutazione”. Avverso il diniego di condono, C.A. e O.G., proponevano due separati ricorsi e la CTP, riuniti i gravami, li accoglieva con sentenza n. 160/1999 depositata in data 20 ottobre 1999. Contro tale sentenza, l’Ufficio si appellava alla CTR di Trieste, volgendo a motivi di gravame le difese articolate in primo grado. La CTR, con sentenza in epigrafe indicata, respingeva l’appello, confermando integralmente la sentenza di prime cure.

Avverso tale sentenza, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, proponeva ricorso a codesta Corte, adducendo la violazione e/o falsa applicazione del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quinques convertito con modificazioni in L. 30 novembre 1994, n. 656, del D.L. n. 70 del 1988, art. 12 convertito con modificazioni nella L. 13 maggio 1988, n. 154, art. 12, nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, e l’omessa o insufficiente ed incongrua motivazione su punto decisivo della controversia (in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

C.A. e O.G., per il tramite dei loro difensori, proponevano controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso perchè tardivo, in quanto la sentenza era stata depositata il 26.09.2005; al termine annuale dal deposito andavano aggiunti i 45 giorni di sospensione del periodo feriale per cui si giungeva ai termine ultimo del 10.11.2006, mentre invece nel caso di specie la notifica era stata richiesta a mezzo posta il 13.11.2006 e, pertanto, oltre il termini di legge previsto.

Occorre anzitutto esaminare l’eccezione di tardività del ricorso in cassazione, trattandosi di questione procedurale che, ove fosse fondata, sarebbe pregiudiziale ed assorbente di qualsiasi altra doglianza dell’Amministrazione ricorrente.

L’eccezione è infondata.

Risulta dall’esame degli atti che il ricorso in cassazione è stato spedito per la notifica dall’ufficiale giudiziario l’11.11.2006 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in forza di un precedente deposito del ricorso.

Ne consegue che il ricorso risulta tempestivamente proposto con la consegna dello stesso all’ufficiale giudiziario, non essendo certamente attribuibile alla Amministrazione ricorrente eventuali ritardi del servizio postale.

Passando all’esame del motivo di ricorso, occorre rilevare che i Agenzia delle Entrate avverso eccepisce la violazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 12 e D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies e del loro combinato disposto; motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia perchè la liquidazione del valore in base alla rendita catastale avviene secondo il criterio richiesto dalla parte e perciò l’ufficio non compie nessuna valutazione, si che l’eventuale controversia non è suscettiva di definizione a norma del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies.

Il ricorso è manifestamente fondato avuto riguardo alla sopra citata interpretazione del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies (convertito nella L. 656 del 1994) avendo invece questa Corte ripetutamele escluso (Cass. 29739/2006, 11082/2006) la definizione agevolata a norma del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies se la liquidazione delle imposte avviene sulla base dei dati esposti dal contribuente nella dichiarazione e secondo il criterio dal medesimo invocato, mentre è da ritenere (Cass. 8634/2005, 7798/2006) controversia condonabile quella attinente al titolo della pretesa tributaria se l’interesse delle parti non è dato dall’astratta soluzione della questione giuridica concernente la qualificazione di esso, ma dagli effetti economici (entità del prelievo fiscale) discendenti dall’esito di siffatta questione. In questi casi, infatti, si controverte tra le parti sempre e comunque di una pretesa fiscale dell’erario maggiore di quella denunziata dal contribuente e/o ritenuta (quindi accertata) dall’ufficio stesso, e pertanto non si è in presenza di contestazione di un atto impositivo meramente liquidatorio sulla base dei dati forniti dal contribuente, come tale non riconducibile nel novero delle liti definibili (Cass. 22554/2007 in causa analoga tra le stesse parti). ritenuto pertanto che il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per nuovo esame alla luce dei principi suesposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza e rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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