Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33834 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31254-2018 proposto da:

ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MUZIO SCEVOLA, 60, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

DE AMICIS, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 137/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Umbria, meglio indicata in epigrafe, emessa nel giudizio di rinvio a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25473 del 19 ottobre 2016 – che aveva cassato la precedente sentenza d’inammissibilità dell’appello proposto dalla società (OMISSIS) SRL in relazione a vizi di notifica degli atti impositivi – in controversia su impugnazione avverso avviso di iscrizione ipotecaria IRES-IVA-IRAP 2012. La CTR, accogliendo le originarie doglianze della contribuente, ha ritenuto che “ai fini dell’accertamento della sede, depone a favore della Società, sia il vizio di notifica delle 19 cartelle di pagamento effettuato da Equitalia Centro S.p.a, in (OMISSIS), sia la ritenuta mancata notifica delle rimanenti 3 cartelle. In particolare -secondo la CTR – “in ogni caso le disposizioni normative in materia di notifiche a Società aventi personalità giuridica stabiliscono che debbano essere effettuate presso la sede legale della Società, situata nel caso di specie in Spoleto – via Bazzanese snc (come risulta da visura camerale in atti) e soltanto in via sussidiaria al rappresentante della Società, a condizione che quest’ultimo abbia il domicilio fiscale in cui ha sede la Società, nel qual caso sarebbero state comunque nulle, anche se fossero state ritirate da un dipendente della Società in (OMISSIS). Nè risulta che siano state ritirate in mani proprie dall’Amministratore pro tempore”.

Per la società (OMISSIS) SRL, medio tempore dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Spoleto, n. 1/2018 del 22 gennaio 2018, si costituisce la curatela del fallimento a seguito di autorizzazione del giudice delegato Deposita successiva memoria; Propone istanza per liquidazione del compensi del difensore, ammesso al gratuito patrocinio

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè la CTR avrebbe dovuto ritenere valida la notifica delle cartelle di pagamento presso il domicilio fiscale della società.

Il motivo va accolto.

Questa Corte (Sez. 6-5, n. 25272 del 28/11/2014), ha già affermato il principio secondo cui “La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicchè il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva reputato inesistente la notificazione perchè eseguita in luogo diverso dalla sede sociale e applicando le forme dell’art. 143 c.p.c. nei confronti della società e non del suo legale rappresentante).

La sentenza della CTR, pertanto, è errata nella parte in cui afferma l’esclusività del luogo di notificazione nella sola sede legale (in Spoleto, via Bazzanese). Inoltre, la nullità della notificazione è smentita in applicazione dell’art. 145 c.p.c., comma 1, nel testo dettato della L. n. 263 del 2005, art. 2 applicabile ratione temporis, secondo il quale la notifica di un atto tributario alla persona fisica che rappresenta la società può avvenire, alternativamente, con la consegna dell’atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138,139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all’amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. (Cass. n. 30882/2017).

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, col quale si lamenta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, e art. 145 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non aver la CTR ritenuto valida la notifica effettuata al rappresentante legale della società.

La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR dell’Umbria, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Umbria, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 19 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA