Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33830 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5166-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in RON1A, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

POPY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE AURELIO SAFFI 20, presso lo

studio dell’avvocato NICCOLO’ ARNALDO BRUNO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4761/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, di unità immobiliare sita in (OMISSIS), (OMISSIS), con variazione di classamento e aumento di rendita catastale, ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTR ha ritenuto sufficientemente motivato l’accertamento ma non motivata o giustificata da ragioni di fatto condivisibili la variazione di classamento (da 9 a 13) con rendita quasi raddoppiata, non avendo peraltro l’Ufficio “contestato in modo specifico in concreto le argomentazioni” della contribuente.

La società contribuente si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, L. n. 212 del 2000, art. 7,L. n. 241 del 1990, art. 3, e principi generali sulla motivazione degli atti tributari, art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

2. Il motivo va respinto.

2.1. Va preliminarmente osservato che l’atto con cui l’Agenzia del Territorio attribuisce d’ufficio un nuovo classamento a un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve chiaramente specificare a cosa sia dovuto il mutamento (cfr. Cass. n. 3156 del 2015; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014). Tale principio, fissato in considerazione delle incertezze proprie del sistema catastale italiano che non detta una specifica definizione normativa delle categorie e classi catastali, è stato affermato per consentire al contribuente di individuare agevolmente H presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto.

2.2. Qualora il nuovo classamento sia stato adottato, come nella specie, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento nonchè ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento (con la quale il Comune di Roma ha richiesto all’Agenzia del Territorio l’attivazione del processo di revisione parziale del classamento catastale delle unità immobiliari ubicate in una determinata microzona e nota del Direttore dell’Agenzia) laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento. Nè può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento a non meglio precisati “interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano” nonchè ad “interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici”. E ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera).

2.3. Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la quali urbana del contesto nel quale l’immobileè inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6-5, n. 9770 del08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

2.4. Conclusivamente, non pub ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019, cit.; n. 10403/2019; n. 22671/2019; n. 22900/2017).

3. La CTR si è sostanzialmente attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati, per cui il ricorso va rigettato.

4. In ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia, le spese vanno compensate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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