Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3383 del 12/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 30/04/2019, dep. 12/02/2020), n.3383
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26107/2014 R.G. proposto da:
Ass.ne Solidariando, in persona del rappresentante legale sig.
C.G.P., con l’avv. Eugenio Villa, presso il cui studio
domicilia in Roma, via Gravinana n. 1;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.
12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il
Lazio – Roma n. 1797/04/14 pronunciata il 25 febbraio 2014,
depositata il 21 marzo 2014, non notificata.
Lette le conclusioni scritte dal il Pubblico Ministero, in persona
del Sostituto Procuratore Generale Federico Basile, che ha chiesto
il rigetto del ricorso;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile
2019 dal Co: Marcello M. Fracanzani.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
L’associazione Solidariando, presentata istanza per l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, impugnava il provvedimento di diniego espresso dall’Agenzia delle Entrate. Risultata vittoriosa dinanzi alla CTP, vedeva, invece, riformata la sentenza dalla CTR. Nello specifico, il giudice di secondo grado riteneva che dallo statuto e dall’attività svolta emergeva che l’associazione promuovesse solo in astratto la solidarietà fra le persone, le buone pratiche sociali e la difesa dell’ambiente. In buona sostanza, il sodalizio era ritenuto configurarsi come una forma di promozione alla solidarietà, senza quell’impatto immediato che giustifica l’agevolazione fiscale connessa al riconoscimento di Onlus, ossia di soggetto privato che concorre con lo Stato alla promozione sociale, culturale, solidale propria dei principi fondamentali della Carta.
Contro la pronuncia del giudice di appello insorge l’associazione affidandosi ad un unico e articolato motivo, mentre l’Agenzia delle entrate si è limitata a depositare atto al solo fine della partecipazione all’udienza. In prossimità dell’udienza ha depositato memoria la parte privata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, commi 1, 2, e 4, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, e/o comunque omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5. In particolare si afferma che anche l’attività “potenziale” ha utilità sociale e che non si tratta di erogare prestazioni, bensì di promuovere valori e, per questo, si obietta che la CTR non abbia valorizzato gli argomenti proposti dalla contribuente, segnatamente che i giudici abbiano confuso il settore operativo con l’attività in concreto svolta.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
L’inammissibilità della doglianza emerge per la parte in cui si chiede una rivalutazione del merito della controversia, con un sindacato che andrebbe addirittura a coinvolgere la discrezionalità amministrativa, che è insindacabile finanche dai giudici amministrativi, cui è devoluto il contezioso sul potere amministrativo.
L’infondatezza del gravame, invece, viene riscontrata alla luce di tutta la giurisprudenza che, per il riconoscimento della status di Onlus e dei connessi vantaggi fiscali, richiede la dimostrazione della capacità di una concreta incisività nel settore statutario, sulla base delle risorse disponibili, poichè, in contrario, i connessi vantaggi fiscali si tradurrebbero in una indebita esenzione dagli obblighi solidaristici del concorso alle spese della collettività.
Sebbene, infatti, questa Corte con la sentenza 09.10.2008 n. 24883 abbia stabilito che “la realizzazione di utili non esclude il fine solidaristico dell’attività” purchè “gli utili stessi vengano impiegati per là realizzazione di attività istituzionali o connesse (cit. D.Lgs. n. 460, art. 10, comma 1, lett. e)), o che, comunque, non vengano distribuiti (cit. D.Lgs. n. 460, art. 10, comma 1, lett. d)), nondimeno nelle successive e più recenti pronunce, cui si intende dare continuità, ha letto in maniera restrittiva le norme in questione, in applicazione proprio del principio di stretta interpretazione delle norme che concedono esenzioni fiscali (Cass. 28/03/2014 n. 7311). Ha, così, ritenuto che “ben possono costituire, infatti, in considerazione delle loro caratteristiche e modalità, elementi sintomatici tali da far ritenere l’attività in concreto esercitata incompatibile con lo scopo solidaristico, cui esclusivamente deve essere diretta, e finalizzata, invece, (anche) al perseguimento di fini di lucro, e, quindi, non meritevole dei benefici fiscali previsti” (Cass. 18/09/2015 n. 18396) e che “non è sufficiente trincerarsi dietro l’elemento formale costituito dalla veste giuridica assunta dall’associazione, ma occorre avere riguardo all’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, secondo il rigido modello imposto dal legislatore, con il D.Lgs. n. 460 del 1997, ai soggetti che con l’uso dell’acronimo ONLUS intendono accedere al regime tributario di favore che trova la sua giustificazione nel reale perseguimento di finalità solidaristiche” (Cass. 19/04/2017 n. 9831).
In definitiva il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle entrate.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020