Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3383 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 13/10/2009, dep. 12/02/2010), n.3383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore in carica,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata;

contro

B.M. rappresentato e difeso dal dott. Vita Vincenzo e dal

dott. Stefano Febbri e domiciliato presso lo studio Buscaroli Ungania

Zambelli e Associati sito in Bologna via della Zecca n. 2;

avverso la sentenza n. 76/09/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna del 22.06.2005 depositata il 5.09.2005;

udita la relazione del Consigliere Renato Polichetti;

lette le conclusioni scritte del P.G. Maurizio Velardi che ha chiesto

l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio al primo giudice

per l’integrazione del contraddittorio in base alla giurisprudenza

delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 14815/2008).

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

quanto segue:

L’Ufficio delle Entrate di Bologna 4 in data 17 novembre 2000 notificava al sig. B.M. l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo all’anno di imposta 1994 con il quale si rettificavano i redditi di partecipazione dichiarati al quadro “(OMISSIS)”.

L’accertamento effettuato D.P.R. N. 600 del 1973, ex art. 41 – bis traeva origine dalla rettifica del reddito della società Exotica s.a.s. di cui il signor B. deteneva una partecipazione pari al 25%.) i Contro tale atto il signor B. proponeva tempestivo ricorso con il quale chiedeva l’annullamento dell’atto per i seguenti motivi:

– Falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis;

– Difetto di motivazione;

– Illegittimità dell’accertamento operato nei confronti della società partecipata.

Si costituiva l’Ufficio delle Entrate di Bologna (OMISSIS) chiedendo il rigetto del ricorso e la riunione dello stesso a quello della società.

Con la sentenza n. 264/01/02 la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna accoglieva il ricorso del contribuente in considerazione del fatto che il ricorso prodotto dalla Società Exotica s.a.s. era stato accolto dallo stesso collegio giudicante.

L’Ufficio con appello ritualmente notificato e successivamente depositato presso la Commissione Tributaria Regionale di Bologna in data 04/02/2005 chiedeva la riforma della sentenza 264/01/02 per i seguenti motivi:

– Il giudizio favorevole al ricorso proposto dalla Exotica s.a.s.

espresso dalla CTP era poi stato riformato dalla CTR con la sentenza n. 65/07/04 che aveva dichiarato legittimo il provvedimento impugnato.

– Nel merito, poi, l’Ufficio aveva riportato le osservazioni fatte in relazione all’accertamento notificato alla Exotica.

Controdeduceva il signor B.M. chiedendo alla Commissione Tributaria Regionale la conferma della decisione impugnata dall’Ufficio e riportando sostanzialmente i motivi indicati nel ricorso introduttivo.

Con la sentenza n. 76/09/05 la Commissione Tributaria Regionale di Bologna respingeva l’appello dell’Ufficio.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso innanzi a questa Corte l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi; in particolare eccependo 1) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 1, T.U.; 2) violazione di legge ex art. 3600 c.p.c., n. 5 per contraddittorietà della motivazione; 3) violazione di legge per erronea applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, comma 2.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sezioni Unite 04.06.2008 n. 14815 Rv. 603330) La Commissione Tributaria Provinciale e la Commissione Tributaria Regionale non si sono attenuti al suddetto principio e, pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio al primo giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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