Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3383 del 08/02/2017
Cassazione civile, sez. lav., 08/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.08/02/2017), n. 3383
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4731-2011 proposto da:
R.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ORONZO DE DONNO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE TRIFIRO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 696/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 05/08/2010 R.G.N. 455/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
udito l’Avvocato SOTTILE GIUSEPPE per delega orale Avvocato TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 628/2009 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da R.C. nei confronti di POSTE ITALIANE spa per l’accertamento della illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dal 2.11.2006 al 31.1.2007 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 26.5-8.9.2010 (nr. 696/2010), rigettava l’appello della lavoratrice.
Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.C., articolando tre motivi (i paragrafi rubricati come paragrafo 1 e paragrafo 5 del ricorso, riguardano invece, rispettivamente, una premessa sulla ammissibilità del ricorso e considerazioni finali in ordine alla illegittimità delle previsioni della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5).
Ha resistito con controricorso la società Poste Italiane, illustrato con memoria.
La ricorrente ha depositato dichiarazione di rinunzia al ricorso notificato a Poste Italiane. Alla udienza odierna Poste Italiane ha accettato la rinunzia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha autorizzato l’estensore a redigere motivazione semplificata.
La fattispecie è disciplinata dall’art. 390 c.p.c. nella formulazione vigente, applicabile, ai sensi del D.L. n. 69 del 2013, art. 75, comma 2 ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto legge (L. 9 agosto 2013, n. 98, entrata in vigore il 21.8.2013).
A tenore della norma processuale citata la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione alla udienza o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380-ter. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. L’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.
Stante la ritualità dell’atto di rinunzia e la espressa accettazione deve essere dichiarata la estinzione del giudizio.
Nulla per le spese, stante l’accordo delle parti.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017