Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3383 del 03/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 03/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 03/02/2022), n.3383
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2023-2021 proposto da:
P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA
EMILIANI, 24, presso lo studio dell’avvocato QUARISA MICHELE, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI COLLI
PORTUENSI, 345, presso lo studio dell’avvocato BELLONI MAURIZIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato LABRUZZO ENZO;
– controricorrente –
contro
COMUNE DI LABICO.
Fatto
pronuncia per difetto di giurisdizione e violazione delle norme sulla giurisdizione dei giudici speciali).
Il ricorso è radicalmente inammissibile.
Dalla lettura della sentenza della Corte di merito è dato apprendere che l’unico appellante era il Comune di Labico, nel mentre P.L., P.R., M.A., A.L. e AIG Europe Limited risultano rivestire il ruolo di appellati.
P.R., si legge nella sentenza d’appello, non spiegando appello incidentale, si era limitata ad aderire all’appello del Comune. Or poiché deve escludersi la legittimazione ad intervenire in grado di appello, secondo la previsione dell’art. 344 c.p.c., salvo l’ipotesi di cui all’art. 404 c.p.c., la parte che intenda avversare la sentenza di primo grado deve proporre appello principale o incidentale, non potendo giuridicamente apprezzarsi l’impropria adesione all’appello da altri avanzato.
Ciò posto l’odierna ricorrente, la quale non aveva ritualmente censurato la sentenza del Tribunale, che come si è visto risulta essere stata confermata in appello, non può di certo in questa sede pretendere il riesame di essa sentenza, quali che siano le critiche che alla stessa intenda ora muovere. E’ appena il caso, infatti, di ricordare che le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione (giurisprudenza granitica, ex mulh’s, Cass. nn. 17643 / 2020, 5232/2020,1323/ 2018, 3437/2014)”.
Osserva, inoltre, il Collegio, che, a tutto voler concedere, a qualificare l’atto come appello incidentale tardivo, esso era da reputarsi comunque privo d’efficacia per essere stato dichiarato inammissibile l’appello principale.
Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.
Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022