Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33821 del 12/11/2021

Cassazione civile sez. III, 12/11/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 12/11/2021), n.33821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16235-2015 proposto da:

BIANCHI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO

KLAIN;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO,

EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 26/03/2015 R.G.N. 60/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2021 dal Consigliere Dott. MARCHESE GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte di appello di Trento, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo proposta dalla società Bianchi s.r.l.;

2. la Corte distrettuale ha ritenuto che il rapporto di lavoro controverso fosse riconducibile allo schema dell’art. 2094 c.c.. A tale riguardo, ha escluso che le sentenze indicate dalla società appellata -giunte a conclusioni differenti quanto alla natura del rapporto in discussione (sentenza del Tribunale di Rovereto n. 6 del 2013 tra la società datrice di lavoro e l’INAIL e sentenza resa nel procedimento penale, a seguito dell’infortunio sul lavoro di C.M., dal Tribunale di Trento, n. 932 del 2012) avessero efficacia di giudicato riflesso nel procedimento in oggetto, stante la completa indipendenza dei giudizi;

3. ha, quindi, chiarito come fossero emersi il potere direttivo nei confronti del lavoratore, l’osservanza, da parte di questi, di un orario di lavoro e altri elementi sintomatici della subordinazione, quali il computo del compenso secondo le ore svolte e l’esiguità dei mezzi propri del lavoratore;

4. per la cassazione della sentenza ricorre la società con un unico motivo, cui resiste l’INPS con controricorso;

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

CHE:

5. con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotto l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, con riferimento alle pronunce passate in cosa giudicata; si deduce, altresì, che la motivazione assunta dalla Corte di appello di Trento sarebbe del tutto illogica, antigiuridica e incoerente;

6. il motivo va, nel complesso, disatteso, presentando profili di inammissibilità e di infondatezza;

7. in primo luogo, non è soddisfatto l’onere di specifica indicazione dei documenti richiamati (id est: delle sentenze in base alle quali risulterebbe il giudicato esterno riflesso). Le pronunce rese negli altri giudizi sono, infatti, richiamate per sintesi dei rispettivi contenuti, così che non risulta soddisfatto l’onere di specificazione imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6. Vale il principio secondo cui “la sentenza prodotta in un giudizio per dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione assume rispetto ad esso (id est: al giudizio) – in ragione della sua oggettiva intrinseca natura di documento- la natura di una produzione documentale, (sicché) il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione indicato dall’art. 366 c.p.c., n. 6, concerne, in tutte le sue implicazioni, anche una sentenza prodotta nel giudizio di merito, riguardo alla quale il motivo di ricorso per cassazione argomenti la censura (…) quanto all’esistenza, alla negazione o all’interpretazione del suo valore di giudicato esterno” (per tutte, Cass. n. 817 del 2020);

8. sotto diverso profilo, le censure non denunciano un vizio motivazionale in quanto l’omesso esame, secondo la stessa prospettazione della parte ricorrente, non concerne un fatto in senso storico fenomenico ma le pronunce di cui si invoca il giudicato e si colloca quindi al di fuori dello schema legale dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 2014;

9. tanto meno vi è spazio, con riferimento alla dedotta illogicità e incoerenza del decisum, per configurare una situazione di “anomalia motivazionale”;

10. costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui affinché sia integrato il vizio di mancanza o apparenza della motivazione -agli effetti dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – occorre che la motivazione della sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso grafico vuoi nel senso logico ovvero allorché la motivazione, pur formalmente esistente, sia talmente contraddittoria da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum. A chiarimento dell’anzidetto principio, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il vizio in questione, attenendo alla motivazione in sé, deve emergere dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014 cit). Nella fattispecie di causa, l’iter argomentativo che supporta la decisione è assolutamente comprensibile, sicché può discutersi della sua plausibilità e condivisibilità ma non di una sua anomalia, nei termini in cui si è detto;

11. in ogni caso, la Corte territoriale, quanto al valore delle pronunce passate in giudicato, ha pronunciato in modo conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., in relazione all’efficacia di una sentenza civile, Cass., sez. un., n. 6523 del 2008; Cass. n.18062 del 2019, e, quanto all’autonomia tra accertamento penale e accertamento civile, ex plurimis, Cass., n.1440 del 2014);

12. deve, peraltro, evidenziarsi, in ordine ai rapporti tra pronunce civili non rese tra le stesse parti, che la compatibilità costituzionale della nozione di giudicato riflesso, sia pure nei limitati casi riconosciuti dalla giurisprudenza di questa Corte (di dipendenza della situazione facente capo al terzo dal rapporto oggetto della pronuncia definitiva) è stata da ultimo sottoposta a profonda revisione critica (e negata) da Cass. n. 18325 del 2019 (seguita da Cass. n.31969 del 2019); le pronunce indicate in ultimo hanno, infatti, osservato come i limiti soggettivi di efficacia (di diritto) del giudicato restano disciplinati dalle norme positive (art. 1306 c.c. e art. art. 1595 c.c., comma 3, art. 404 c.p.c.) e che “all’infuori dei confini indicati non resta che l’efficacia di prova o di elemento di prova documentale che il giudicato può acquistare, considerando perciò il giudicato non quale valore giuridico (…) ma quale fatto storico risultante da un documento”;

13. sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va, dunque, rigettato;

14. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

15. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

 

 

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