Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3382 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11914-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ESPOSAUTO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI

1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO CASAROLA

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 120/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 30/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato MANCA BITTI che si riporta

agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente opera nel settore del commercio di autoveicoli ed era attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006, adottato a seguito di pvc redatto dalla G.d.F. in data 13 gennaio 2009, dove si contestava una serie di operazioni soggettivamente inesistenti, con la contabilizzazione di fatture emesse da Silcom di S.A. e Car.Mi srl, ritenuti dai militari dei soggetti fittiziamente interposti. Attesa la ristretta base azionaria della società contribuente, l’accertamento si rifletteva in avviso di accertamento per ciascuno dei due soci, C.G. ed C.A., sulla presunzione della distribuzione degli utili occulti.

2. Gli atti erano impugnati con distinti ricorsi e rigettati in primo grado, riformata in appello, dove – per quanto maggiormente interessa il prosieguo – in giudici del gravame affermavano l’Iva deducibile ove l’operazione fosse effettivamente avvenuta, pur se soggettivamente inesistente, richiamando l’orientamento di questa Corte precedente a quanto poi legislativamente ammesso dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, che ammette la detrazione anche in tali casi, con prova anche ulteriore alle scritture contabili. Per altro profilo, la CTR ha ritenuto non provati gli indizi pregnanti per dimostrare il carattere fittizio dell’operazione, non potendosi riflettere sulla società contribuente circostanze e profili di irregolarità di ditte diverse, quali le società cedenti, la cui realtà dei rapporti è stata ritenuta provata.

Propone ricorso l’Amministrazione finanziaria con unico motivo, nei confronti della sola società, cui essa replica con tempestivo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame fatti decisivi, oggetto di discussione fra le parti. Nella sostanza si afferma che il convincimento della CTR sia avvenuto guardando ad uno solo dei fornitori, la Silcom di S.A., le cui affermazioni di non conoscere la società contribuente qui controricorrente sarebbe smentite dagli atti. In tesi di parte pubblica, non ha considerato la CTR i rapporti con gli altri fornitori per l’anno d’imposta 2006, ovvero la Car.Mi di M.L., sconosciuto all’anagrafe di (OMISSIS) o di (OMISSIS) ove avrebbe dovuto aver sede la ditta, priva di ogni struttura aziendale, nè che risultano svolte operazioni ed emesse fatture quanto il titolare M.L. si ritrovava ristretto in carcere a (OMISSIS). Altrettanto per le ditte individuali Automobili di Co.Fr. e B.Car di B.R., soggetti sconosciuti al fisco, titolari di mera partita Iva e senza dipendenti. Nè ha considerato la CTR la circostanza che tutte queste ditte non avevano alcuna struttura aziendale. Di questi elementi, proposti alla cognizione del giudice, come riportati ai fini dell’autosufficienza del motivo, non vi è traccia nella motivazione della gravata sentenza, tanto da ritenere che non siano stati esaminati.

Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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