Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3382 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3382 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 12894-2016 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ’ E
DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SCHIFANO LIDIA, PISCITELLI STEFANIA, REGOLI
SABRINA, FANT LAURA, FIORENZA CINZIA, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio
dell’avvocato SERGIO GALLEANO, rappresentate e difese dagli
avvocati SILVIA CLARICE FABBRONI, MAURIZIO RIOMMI;

– controricorrenti –

Data pubblicazione: 12/02/2018

avverso la sentenza n. 814/2015 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, emessa 11 24/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato:

Tribunale di Siena laddove questa aveva ritenuto la nullità del termine
apposto ai contratti intercorsi tra il MIUR e Regoli Sabrina ed altre
litisconsorti – che avevano lavorato ciascuna complessivamente per
oltre trentasei mesi – escludendo la conversione in unico rapporto di
pubblico impiego e confermando la condanna del MIUR al
risarcimento del danno ex art. 36 del d.lgs n. 165 del 2001, nella misura
di 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Condannava
inoltre il MIUR al pagamento delle differenze retributive tra il
percepito e quanto dovuto sulla base dell’anzianità di servizio maturata
nel corso dei plurimi e reiterati contratti a termine, in misura pari ai
lavoratori a tempo indeterminato;
2. che il MIUR ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza, svolgendo un primo motivo con il quale valorizza la
specificità del regime delle assunzioni nel comparto scuola e denuncia
la violazione e falsa applicazione della Direttiva 99/70/CE e
dell’Accordo quadro ad essa allegato, dell’art. 4 della legge n. 124 del
1999, dell’art. 36 del d.lgs n. 165 del 2001, dell’art. 2697 c.c.,
precisando che nel caso in esame le ricorrenti hanno svolto supplenze
su organico di fatto , sicché non sussiste profilo di illegittimità nel
comportamento del Ministero;
2.1. come secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 1223,
1226, 2043, 2056 e 2697 c.c. e lamenta che il MIUR sia stato

Ric. 2016 n. 12894 sez. ML – ud. 20-12-2017
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1. che la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del

condannato al risarcimento del danno, in assenza di alcuna prova di
danni sofferti;
2.2. come terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 18 comma 5 della legge n. 300 del 1970 e lamenta che il danno
sia stato liquidato in applicazione dell’art. 18 della legge n. 300 del

apposto al contratto;
2.3. come quarto motivo, in ordine al riconoscimento delle
differenze stipendiali, lamenta la violazione della Direttiva 99/70/CE,
del d.lgs n. 368 del 2001 (in particolare artt. 6 e 10), dell’art. 70 del d.lgs
n. 165 del 2001, degli artt. 485, 489, 526 del d.lgs n. 297 del 1994;
dell’art. 9 comma 18 del d.l. n. 70 del 2011, come convertito dalla legge
n. 106 del 2011, dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, degli artt. 36 e 45
del d.lgs n. 165 del 2001, degli artt. 77, 79 e 106 del CCNL Comparto
Scuola del 29.11.2007;
3. che Regoli Sabrina e le sue litisconsorti hanno resistito con
controricorso;
4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato:
1. che il primo motivo di ricorso è fondato: questa Corte, con le
sentenze pronunciate all’udienza del 18.10.2016 ( dal n. 22552 al n.
22557 e numerose altre conformi, tra cui da ultimo Cass. 7/4/2017 n.
9042), ha infatti già affrontato tutte le questioni che qui vengono in
rilievo e, dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del
contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia ( sentenza 26
novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (
sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (
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1970, disposizione inapplicabile ai casi di nullità del termine di durata

sentenza n. 5072 del 15.3.2016) ha affermato i seguenti principi di
diritto:
A) la disciplina del reclutamento del personale a termine del
settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata
abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza

un connotato di specialità;
B) per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione
della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal
10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi
dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell’entrata
in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il
personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario,
per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data
del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno
scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non
continuativa, superiore a trentasei mesi;
C) ai sensi dell’art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.
Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;
D) nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai
sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima
dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale
docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro
la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
Ric. 2016 n. 12894 sez. ML – ud. 20-12-2017
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dall’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce

l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata,
effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente
l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto
dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge
107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura

relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta
assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di
fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico
impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle dall’art.
70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un
connotato di specialità;
E) nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001
e prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo,
tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e
disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata
misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a
sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della
violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai
docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso
l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali;
F) nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima
dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente
con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed
amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili
entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi
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di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto,

affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016,
che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di
domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli
esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere
di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non

sentenza;
G) nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine
stipulati ai sensi dell’art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da
10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi
precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al
risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella
già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016;
H) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione
ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le
supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi
dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto
del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a
siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione
ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;
2. che la decisione impugnata non è dunque conforme alle
conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta nei richiamati arresti,
con motivazioni da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. cod.
proc. civ., cui occorre dare continuità, laddove non ha considerato che,
per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4
commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 (sentenza n. 187/2016) e in
applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999, deve ritenersi abusiva
la reiterazione che abbia avuto durata complessiva, anche non
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beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata

continuativa, superiore a trentasei mesi, solo nel caso di contratti a
tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 4 comma 1 citato, prima
dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente
con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), per la copertura di cattedre e posti vacanti e

prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico (c.d. organico di
diritto), oppure quando il lavoratore alleghi e provi il ricorso improprio
o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola
reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima,
nel senso indicato al superiore punto H;
3. che il secondo e terzo motivo di ricorso restano assorbiti
dall’accoglimento del primo motivo, potendosi porre la questione del
risarcimento del danno solo laddove risulti l’abuso nella reiterazione
dei contratti nel senso sopra prospettato;
4. che il quarto motivo è infondato, in quanto la sentenza
impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte
con le sentenze 07/11/2016 n. 22558, 23/11/2016 n. 23868, e
successive conformi, con le quali si è statuito che “nel settore
scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo
determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al
personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per
i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
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disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano

5. che non vengono prospettate argomentazioni idonee a revocare
in dubbio il richiamato orientamento;
6. che per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del
relatore, all’esito della quale le parti non hanno formulato memorie, il
ricorso va accolto in relazione al primo motivo, assorbiti il secondo e

cod. proc. civ.;
7. che segue quindi coerente la cassazione della sentenza
impugnata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte
territoriale che dovrà rivalutare la fattispecie alla luce degli affermati
principi di diritto, e provvedere anche sulle spese del giudizio, ferma
restando la pronuncia avente ad oggetto le differenze stipendiali
riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all’anzianità
maturata;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo
motivo; rigetta il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 20.12.2017 e
del 24.1.2018.
Curzio, Presidente.

terzo motivo e rigettato il quarto motivo, ai sensi dell’art. 375, n. 5,

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