Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3382 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale XXI

Aprile n. 11, presso lo studio dell’Avv. Corrado Morrone (Studio

Romano – Panunzio), rappresentato e difeso dall’Avv. Morrone Luigi

come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via Valadier n.

43, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Romano, rappresentata e

difesa dall’Avv. Miracolo Giovanni del foro di Benevento come da

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.

6184/05 dell’11.10.2005 – 27.12.2005 nella causa iscritta al n. 4393

R.G. dell’anno 2004;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis

nella pubblica udienza del 17.01.2011;

udito l’Avv. Luigi Morrrone per il ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. DESTRO Carlo,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che il Tribunale di Benevento con sentenza del 30.05.2003 respingeva la domanda di A.G. nei confronti di D.E., volta ad ottenere il pagamento della somma di L. 126.852.983, oltre accessori, in relazione ad attivita’ di istruttore di scuola guida alle dipendenze della convenuta presso la sede di (OMISSIS) e come insegnante presso la sede di (OMISSIS);

– che tale decisione, a seguito di appello dell’ A., e’ stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 6184 del 2005, la quale ha osservato che l’appellante non aveva dedotto ne’ specificato neppure in via parametrica quale contratto da applicare;

– che l’ A. ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.;

– che la D. resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che con il primo motivo il ricorrente, nel denunciare violazione dell’art. 112 c.p.c., contesta la decisione impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulla richiesta di adeguamento retributivo e di corresponsione di TFR;

– che con il secondo motivo il ricorrente, nel lamentare violazione degli artt. 2099 e 2696 c.c., osserva che l’impugnata sentenza non ha fatto buongoverno delle richiamate norme, che, in assenza di pattuizioni individuali sulla misura della retribuzione percepita, il lavoratore non aveva altri oneri probatori se non quelli di dimostrare la qualita’ e quantita’ dei lavori effettuati;

– che le esposte censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondate, in quanto correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato che nessuna prova e’ stata fornita sull’insufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost.;

– che in ogni caso le stesse censure risultano inammissibili, perche’ non sorrette da adeguati e pertinenti quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c.;

– che con il terzo motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2114 e 2120 Cod. Civ., per non avere considerato il giudice di appello che esso lavoratore aveva dedotto l’omesso versamento di contributi previdenziali e l’omesso pagamento del TFR;

– che tale ultima censura e’ meritevole di accoglimento, in quanto il ricorrente aveva chiesto il pagamento dei contributi previdenziali e del TFR con riguardo alle retribuzioni effettivamente percepite, indicate nel prospetto paga allegato all’originario ricorso, sicche’ sul punto nessun rilievo avrebbe potuto avere l’esistenza o meno di una pattuizione collettiva;

– che in conclusione, disattesi i primi due motivi, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che procedera’ al riesame della causa tenendo conto dei precedenti rilievi relativi all’omessa liquidazione dei contributi previdenziali e del TFR;

– che il giudice di rinvio provvedera’ anche sulle le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il terzo motivo del ricorso, respinti gli altri motivi, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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