Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3382 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.08/02/2017),  n. 3382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11559-2010 proposto da:

A.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DON MINZONI 9, presso lo, studio dell’avvocato ROBERTO

AFELTRA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

ZEZZA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/02/2010 R.G.N. 899/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato SCANU CESIRA TERESINA per delega orale Avvocato

MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda, proposta da A.V. nei confronti di Poste Italiane s.p.a., avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra le parti in data 26/6/2006 con scadenza 15/9/2006 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis.

La Corte territoriale premetteva che la disposizione suddetta era chiara nel prevedere che, con riferimento alle imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, era consentita la stipulazione di contratti a termine nei periodi e nei limiti indicati dalla norma stessa, a prescindere dal ricorrere delle condizioni di cui all’art. 1 D.Lgs. sopra indicato e del loro richiamo nel contratto di lavoro. Doveva ritenersi, inoltre, la piena conformità della norma in questione alla normativa comunitaria (con particolare riferimento alla Direttiva CE n. 1999/70) atteso che la peculiarità ed importanza dei servizi postali del Paese rendevano pienamente ragionevole, parallelamente a quanto previsto per i servizi aeroportuali, la previsione di una disciplina ad hoc per i contratti a termine stipulati dalle imprese concessionarie di tali servizi. La Corte richiamava altresì la decisione della Corte costituzionale (Corte cost. n. 214 del 2009) che aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale concernente la norma in esame.

Per la cassazione di tale sentenza propone – ricorso A.V. affidato a sette motivi. Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve darsi atto che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016.

1.1 Col primo e il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, (primo motivo), ed in relazione all’art. 360, n. 5 (secondo motivo) deducendo la sussistenza degli estremi di una omessa pronuncia in relazione alla tesi, svolta nel ricorso in appello, secondo cui la modifica del D.Lgs. n. 368 del 2001 sarebbe stata introdotta dal legislatore in violazione dell’iter previsto dalla L. n. 11 del 2005 che disciplina il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario.

2. Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in relazione alla L. n. 11 del 2005, ribadendo la tesi, riportata in precedenza, secondo cui la modifica del D.Lgs. n. 368 del 2001 sarebbe stata introdotta nell’ordinamento nazionale in violazione della L. n. 11 del 2005.

3. Col quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in relazione ai criteri ermeneutici di cui all’art. 12 disp. gen. il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis in relazione ai criteri ermeneutici di cui all’art. 12 disp. Gen. secondo la tesi sostenuta nel motivo di censura una corretta interpretazione del citato art. 2 impone di ritenere che la disciplina ivi contenuta si aggiunge alle regole previste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. i con la conseguenza che il nuovo contratto a termine del settore postale può e deve essere stipulato in presenza di una causale, deve contenere o comunque indicare per iscritto la specificazione di detta causale – che poi deve essere provata in giudizio – e, in aggiunta (seppur non in ordine alle garanzie del dipendente) sembra sottostare ad una particolare disciplina con riguardo alla successione di contratti, in cui pare concretarsi l’elemento peculiare e aggiuntiva della disciplina; in sostanza con l’art. 2, comma 1 bis, cit. il legislatore sarebbe intervenuto unicamente per aggiungere una disciplina speciale al fenomeno della successione dei contratti nel settore postale; il ricorrente sottolinea in particolare che, dal punto di vista sistematico, la disciplina di cui all’art. 2 non può porsi come alternativa rispetto a quella dell’art. 1, ma deve considerarsi necessariamente aggiuntiva rispetto a quest’ultima.

5. Col quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in relazione alla direttiva n. 1999/70/CE con riferimento alla disciplina concernente il primo (o unico) contratto a termine; deduce che l’interpretazione della norma accolta dalla Corte territoriale la renderebbe illegittima rispetto alla citata direttiva; in particolare, il “considerando” n. 7 impone che il contratto di lavoro a tempo determinato sia sempre sostenuto da ragioni oggettive; sottolinea che l’abuso, che il citato “considerando” n. 7 mira a prevenire, può essere integrato anche da un unico contratto fraudolento ed immotivato e non presuppone necessariamente una successione di contratti; invoca, in particolare, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in tema di clausola di non regresso e sottolinea che non vi sono, nel caso delle Poste, ragioni oggettive che possano giustificare la non applicazione della clausola stessa; sostiene, in definitiva, che l’interpretazione – fornita dalla Corte territoriale sarebbe contraria non solo alla citata clausola di non regresso, ma anche all’obiettivo della direttiva di migliorare la qualità della vita e del lavoro dei lavoratori a termine e far progredire la tutela della loro sicurezza; invoca pertanto la disapplicazione delta norma di cui al citato art. 2, comma 1 bis e deduce, infine, che il mancato accoglimento del motivo di ricorso comporterebbe l’obbligo della Corte di legittimità di rimettere la questione alle “Autorità competenti” ai fine di sanare il vizio.

6. Col sesto e settimo motivo il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla censura, proposta in grado di appello, basata sull’avvenuto superamento del limite quantitativo del 15% previsto dalla legge (sesto motivo), nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 4 (settimo motivo) in relazione alla illegittimità dell’art. 2, comma 1 bis perchè introdotto con un iter normativo diverso da quello previsto dalla legge n.11 del 2005.

7. Il primo e il terzo motivo sono infondati.

A prescindere da ogni considerazione in ordine al difetto di specificità del motivo, che non recano indicazione completa del tenore dell’atto di appello con introduzione della questione in questa sede delibata, e della quale manca ogni menzione in sentenza, va rimarcato che, secondo l’insegnamento di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 1/2/2010 n. 2313, Cass. 12/7/2012 n. 11659, Cass. 15/10/2015 n. 20858), alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c.ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

8. Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti sopra indicati: in particolare, la questione di diritto è infondata e non sono necessari accertamenti di fatto.

A prescindere, infatti, da ogni valutazione sul possibile contenuto precettivo dell’art. 9 (“contenuti della legge comunitaria”) della L. n. 11 del 2005, che secondo il ricorrente sarebbe stato violato, basterà il rilievo, di per sè decisivo, che la legge da ultimo citata (recante “norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”) è legge ordinaria e ben può essere pertanto derogata da altra legge ordinaria successiva (come è noto il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, è stato introdotto nel nostro,ordinamento dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 558). Nessuna violazione giuridicamente rilevante può essere pertanto ipotizzata.

9. Il secondo e il sesto motivo di ricorso, che, sul presupposto di una omessa pronuncia, da parte della Corte di merito, su motivi di impugnazione ritualmente proposti, invocano la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 devono essere dichiarati inammissibili alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., in relazione a fattispecie sovrapponibile a quella qui scrutinata, Cass. 12/7/2012 n. 11659, Cass. 26/1/2006, n. 1701) secondo la quale l’omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4; ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo del vizio della motivazione; in senso conforme cfr., altresì, Cass. 4/6/2007 n. 12952, la quale ha affermato che la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia bensì (solo) per omessa pronuncia su un motivo di gravame; con la conseguenza che, se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 o, come nel caso di specie, n. 5, anzichè dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c., la relativa censura si rivela inammissibile.

10. Anche il quarto e quinto motivo che, in quanto logicamente connessi devono essere esaminati congiuntamente, sono privi di pregio.

La norma in esame (il D.Lgs. n. 368 del 2001, citato art. 2, comma 1 bis), recita testualmente: Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l’assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 1 gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma. Il testo della suddetta disposizione non pone problemi interpretativi: esso prevede la possibilità, per le imprese concessionarie di servizi postali, di stipulare contratti a termine, con i limiti e nei periodi ivi previsti, a prescihdere dal ricorrere delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e senza la necessità di indicare, in sede di stipulazione del contratto, le ragioni obiettive che giustifichino l’apposizione del termine.

11. La diversa interpretazione proposta dal ricorrente, secondo cui, in sostanza, la norma in esame aggiungerebbe condizioni ulteriori rispetto a quelle già contenute nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 appare contraria alla ratio legis che è manifestamente quella di favorire una parziale liberalizzazione delle assunzioni a termine nel settore delle poste. Per il resto la natura aggiuntiva della previsione in esame e la sua interpretazione sistematica nel contesto normativo nel quale si colloca, induce a ritenere che la sua applicazione non esime il datore di lavoro dall’obbligo della forma scritta (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2) e da quello di consegnare copia dell’atto al lavoratore entro un certo termine (art. 1, comma 3) come pure dall’obbligo di rispettare le altre norme di cui al citato D.Lgs., come, in particolare, quella in materia di divieti (art. 3), in materia di proroga (art. 4), di scadenza del termine e di successione dei contratti (art. 5) e di principio di non discriminazione (art. 6).

12. Le argomentazioni sinora esposte e sostenute dalla giurisprudenza di questa Corte in numerosi arresti (vedi ex aliis, Cass. 16/10/15 n.21013, Cass. cit. n. 20858/2015), hanno rinvenuto conferma nella recente pronuncia resa dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 11374 del 2016 che ha affermato il principio alla cui stregua le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1, comma 1 medesimo D.Lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal legislatore.

Tanto sul rilievo che sulla ricostruzione dell’istituto nel senso dell’alternatività dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e art. 2 si sono espresse in modo convergente la Corte di cassazione, la Corte di giustizia dell’Unione europea (11 novembre 2010, Vino c. Poste italiane spa, C-20/10) e la Corte costituzionale (sentenza n. 214 del 2009).

13. Detta pronuncia del Giudice delle leggi Corte costituzionale n. 214 del 2009, là quale ha rimarcato che la possibilità per tali tipologie di imprese di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato senza necessità della puntuale indicazione, volta per volta; delle ragioni giustificatrici del termine, oggetto di valutazione preventiva e astratta da parte del legislatore, non è manifestamente irragionevole atteso che la garanzia alle imprese in questione, nei limiti indicati, di una sicura flessibilità dell’organico, è direttamente funzionale all’onere gravante su tali imprese di assicurare lo svolgimento dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali, nonchè la realizzazione e l’esercizio della rete postale pubblica i quali costituiscono attività di preminente interesse generale, ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1, (Attuazione della direttiva 1997/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio).

In particolare, poi, in esecuzione degli obblighi di fonte comunitaria previsti dalla direttiva CE da ultimo citata, l’Italia deve assicurare lo svolgimento del cd. servizio universale (il cui contenuto concreto è previsto dal citato D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 3); in particolare, a norma del citato art. 3, comma 1 il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire – permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti. Sulla base delle suddette considerazioni la Corte ha escluso la sussistenza di un profilo di incostituzionalità del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, rispetto ai principi di cui all’art. 3 Cost. avendo ritenuto non manifestamente irragionevole che, ad imprese tenute per legge all’adempimento di simili oneri sia riconosciuta una certa flessibilità nel ricorso (entro limiti quantitativi comunque fissati inderogabilmente dal legislatore) allo strumento del contratto a tempo determinato.

Orbene, avendo la Corte territoriale ha interpretato la norma correttamente, le censure concernenti tale profilo devono essere rigettate.

14. Il settimo motivo di ricorso presenta le medesime carenze rilevate in relazione al primo motivo, e va pertanto disatteso.

15. Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso deve essere in definitiva rigettato.

Le spese inerenti al presente giudizio di legittimità possono, infine compensarsi, considerato che il ricorso risulta presentato in epoca anteriore ai recenti approdi resi dalle Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni delibate in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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