Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33814 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31109-2018 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, L.G0 TRIONFALE 7,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO FIORINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CECILIA TANZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (ADER), C.F. (OMISSIS) in persona

del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 826/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

F.L. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di pignoramento presso terzi di tributi erariali, originato da più cartelle di pagamento per diverse annualità, ha parzialmente accolto l’appello di Equitalia Centro s.p.a., in riforma della sentenza di primo grado.

La CTR dopo aver dichiarato la fondatezza dell’eccezione del difetto di giurisdizione limitatamente alla cartella esattoriale e all’avviso di mora per violazione del codice della strada, ha confermato la sentenza di primo grado sull’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito; ha dichiarato l’inammissibilità del motivo d’appello “Sulla notifica delle cartelle di pagamento a mezzo posta” (per mancanza di specificità); validamente effettuata la notifica del pignoramento presso terzi, avvenuta in data 24/04/2012, ed inammissibile il ricorso originario del contribuente per tardività, in quanto notificato in data 27/03/2013.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., per l’erronea dichiarazione da parte della CTR della tardività del ricorso originario.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sulla notifica delle cartelle di pagamento e delle relative intimazioni, irregolare, contrariamente a quanto statuito.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

4. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il medesimo manca di una esposizione dei fatti di causa che consenta alla Corte di comprendere appieno l’oggetto della pretesa in relazione al tenore della sentenza impugnata in coordinamento con i motivi di censura (Cass., Sez. Un., n. 16628 del 17/07/2009; cfr. anche, Sez. Un., n. 5698 del 11/04/2012; Sez. 6 – 3, n. 22860 dei 28/10/2014; Cass., Sentenza n. 10072 del 24/04/2018). I motivi non consentono infatti di cogliere le premesse fattuali necessarie per una diretta comprensione del thema decindendum, in violazione dell’art. 366 c.p.c., che detta le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di “forma-contenuto” dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, configurando un vero e proprio “modello legale” – seppur senza dettare un ordine prestabilito – del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza è sanzionata con l’inammissibilità del ricorso stesso (cfr. Cass. n. 10072/2018). Alla luce dei superiori principi, l’esposizione dei fatti, sebbene richiesti nelle loro linee essenziali e senza la necessaria collocazione in una parte a sè stante del ricorso, non è sufficientemente desumibile dalla illustrazione dei motivi e, pertanto, difetta del requisito dell’autosufficienza necessaria ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

5. Il ricorso è altresì inammissibile per carenza di autosufficienza.

Nella fattispecie, attraverso la deduzione della violazione di norma di diritto il ricorrente mira ad introdurre una inammissibile valutazione di merito in ordine alla tempestività del ricorso originario (primo motivo) considerato tardivo dalla CTR; alla notifica (secondo motivo) e all’onere della prova relativa (terzo motivo) delle cartelle e delle intimazioni di pagamento. Ciò peraltro senza indicare “gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (cfr. Cass. n. 1142 del 2014). Per il principio generale di autosufficienza del ricorso per cassazione, ove sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonchè alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio o accesso a fonti esterne ad esso (su cui da ultimo Sez. 1, n. 05478/2018). Deve inoltre essere riprodotta la deduzione in primo e secondo grado della questione (v. Sez. U n. 7161 del 25/03/2010).

Il ricorso, dunque, è inammissibile per carenza di autosufficienza, considerato che lamenta solo vizi di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, che non consente (in mancanza di allegazione), l’esame del fascicolo di merito al fine di verificare la dedotta tardività del ricorso di primo grado.

6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese pari ad Euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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