Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33812 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22956-2018 proposto da:

CAPITAL SAS DI G.M.A. & C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEL TRITONE, 102, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CAVALLARO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 376/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

La Società Capital SAS di G.A. & Co. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta complementare di registro, ipotecarie e catastali, anno 2011 – emesso nei confronti dell’odierna ricorrente quale acquirente di due appartamenti ed un garage – col quale l’ufficio provvedeva a rettificare il valore venale dichiarato dai contraenti da Euro 245.000 a Euro 495.000, ha rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado. Quest’ultima, in parziale accoglimento del ricorso del contribuente, aveva ridotto in via equitativa il valore degli immobili in Euro 370.000.

In particolare, la CTR ha preliminarmente ritenuto conforme ai dettami stabiliti dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, e art, 52, comma 1, la valutazione operata dall’Ufficio tramite il metodo c.d. sintetico comparativo (che – ad avviso della CTR – si concretizza e sostanzia nel “considerare la fruibilità mediamente ottenibile dai beni esaminati avendo riguardo la loro ubicazione, consistenza, destinazione urbanistica e potenzialità edificatoria, finalizzata a fornire un valore commerciale o valore venale. Valore da individuarsi tra i beni comparati”). Tale valutazione risultava secondo la CTR “ben argomentata e radicata nelle dinamiche economiche delle aree in esame, soprattutto in ragione della stima dell’Agenzia del Territorio allegata all’avviso contestato.” Ancora – per quanto qui rileva -la CTR ha ritenuto che, quanto all’allegazione degli atti, “tale obbligo sussiste per quelli che non sono già conosciuti o ordinariamente conoscibili e il cui contenuto non sia stato trasfuso nell’avviso contestato (ipotesi non verificatasi nella fattispecie)”.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis, e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4, per non aver, la CTR, pronunciato la nullità dell’avviso di accertamento avendo, invece erroneamente, sia conforme ai dettami del D.P.R. n. 131/ del 1986, art. 51, comma 3, (non indicato nella rubrica del motivo cli ricorso – v. pag. 12) l’utilizzo del metodo c.d. sintetico-comparativo dell’avviso di accertamento in questione, sia la valutazione operata dall’Ufficio ben argomentata e radicata nelle dinamiche economiche delle aree in esame e non obbligatoria l’onere di allegazione degli atti di comparazione.

1.2. Con il secondo motivo, si deduce, onnicomprensivamente, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 12, in relazione all’art. 360, comma 1, nn, 3-4, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il ricorrente deduce che la CTR ha omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione della mancata convocazione da parte dell’Ufficio al fine di esperire le procedure deflattive dell’accertamento con adesione.

2. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.

2.1. Questa Corte (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11572 del 2019) ha già avuto modo di precisare che, pur tenendo conto dell’esigenza di un’interpretazione restrittiva delle cause d’inammissibilità nel processo tributario, le cui relative previsioni devono essere circoscritte ai soli casi nei quali il rigore sanzionatorio è giustificato (esigenza in relazione alla quale è stato affermato il principio secondo cui “è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), il ricorrente deve comunque evidenziare, a pena di inammissibilità, “specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto” (Cass. n. 8915 del 11/04/2018).

2.2. Nel caso di specie le diverse censure, carenti di autonomia espositiva e formulate in maniera incompleta, non permettono di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato, negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. 9100/2015).

2.3. In particolare, il primo motivo è inammissibile giacchè la doglianza, seppur invocando profili di doglianza afferenti al difetto di motivazione, si traduce, in modo confuso (o non individuabile), ora in un’omessa pronunzia da parte della CTR, ora in una violazione di legge, ora – ancora – in una denuncia circa la motivazione “per relationem” della CTR.

3. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile, per avere il ricorrente, condensato e sovrapposto in un unico motivo di ricorso tre diversi profili di doglianza ontologicamente distinti, limitandosi ad un generico e confuso rinvio alla violazione di legge, all’error in procedendo, all’omesso esame di un fatto decisivo; dando vita peraltro a un percorso argomentativo poco chiaro, senza evidenziare a quale dei tre profili sollevati si ricollegano le censure alla decisione impugnata in merito all’omesso esperimento delle procedure deflattive del contenzioso, non consentendo una diretta percezione della censura in ordine ai vizi denunciati (cfr. Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; v. anche Cass. Sez. V, 28 novembre 2014, n. 25332; Cass. n. 12514/2013. Sul dovere di chiarezza espositiva degli atti processuali, ex art. 366 c.p.c., cfr. SS.UU, n. 964 del 17/01/2017).

4. Peraltro, con specifico riferimento alla denuncia di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito all’eccezione della mancata convocazione da parte dell’Ufficio al fine di esperire le procedure deflattive dell’accertamento con adesione, va applicato il principio di cui a S.U. n. 8053/2014, secondo cui il ricorrente deve indicare non solo il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, ma anche “il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”. Ciò in quanto “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Cass. n. 8053 cit.).

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese pari ad Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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