Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33810 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15124-2018 proposto da:

M.T.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CATANZARO 9, presso lo studio dell’avvocato HORTENSIA CAPASSO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAFALDA MARONNA;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6478/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/11 /2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

Che:

M.T.P. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali anno 2013, in relazione a tre immobili siti in (OMISSIS), ha accolto l’appello dell’Agenzia, in riforma della sentenza di primo grado. La CTR ha statuito che “sembra chiaramente dimostrata la correttezza formale del procedimento amministrativo di accertamento catastale che sembra contenere tutti gli elementi essenziali idonei a sorreggere lo scostamento di valore comportante la diversa cassazione degli immobili”, aggiungendo che “gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso”.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per inesistenza della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2 e 4, art. 132 c.p.c., comma 2, e art. 118 disp. att. c.p.c.; col secondo motivo si lamenta violazione del giudicato ex art. 360 c.p.c., n. 3, e violazione art. 2909 c.c., e art. 12 disp. gen., in relazione alia sentenza della CTP che per lo stesso immobile aveva annullato l’accertamento con decisione non appellata dall’Ufficio; col terzo motivo nullità della sentenza ex art. 360, nn. 3 e 5, per omesso esame di fatti decisivi per avere la CTR omesso di valutare circostanze decisive, dedotte e provate dalla contribuente; violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3; del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 9 e art. 8 commi 3 e 7; della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

2. E’ fondato il primo motivo con assorbimento dei restanti, per motivazione apparente della sentenza impugnata.

3. Al riguardo va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato justa alligata et probata.

3-1. L’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravita” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti” (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 3 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonchè la giurisprudenza ivi richiamata).

3.2. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 9 1257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit. v. anche (Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

3.3. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da errar in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017, Cass. n. 13977/2019).

La sentenza delle Sezioni Unite citata (n. 22232 del 2016), ha statuito che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

4. La motivazione della sentenza, impugnata, a parte l’uso ripetuto del termine “sembra” che sminuisce la portata assertiva che una sentenza deve avere, si esaurisce in espressioni assolutamente generiche, che non fanno alcun riferimento specifico alla fattispecie concreta e all’andamento processuale di essa.

Le caratteristiche appena descritte rendono la sentenza impugnata affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processo deliberativo).

5. La sentenza va conseguentemente cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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