Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33809 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14901-2018 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI,

56, presso lo studio dell’avvocato LUIGI AZZARITI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO CERVONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente successiva –

contro

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI,

56, presso lo studio dell’avvocato LUIGI AZZARITI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO CERVONE;

– controricorrente successivo –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 242/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 16/01/2018; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

Con ricorso notificato il 24.5.2018 nei confronti dell’Agenzia delle entrate e del Ministero delle finanze, G.C. ricorre per la cassazione della sentenza delta CTR del Lazio, n. 242/2/2018, dep. il 16.1.2018, che in controversia su impugnazione di avviso di classamento catastale di unità immobiliari del contribuente (due negozi, una cantina di cui è proprietario al 50% e quattro piccoli appartamenti siti in (OMISSIS), microzona 1 centro storico, elevando la classe per la cantina e i negozi e modificando la categoria da A/4 ad A/2 per gli appartamenti), ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio.

La CTR ha considerato motivato l’atto impositivo ma, in relazione alle allegazioni del contribuente, ha ritenuto di accogliere l’appello dell’Ufficio limitatamente ai negozi e alla cantina, nonchè alla modifica in A/2 delle unità abitative, “fermo restando la classe e la rendita catastale”.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Il contribuente deposita memoria.

Con ricorso notificato il 16.7.2018 l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della medesima sentenza.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, esaminati gli atti del procedimento di cui a n. r.g. 14901/18, si riuniscono i ricorsi ex art. 335 c.p.c..

2. Sempre in via preliminare, va dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate, in applicazione del principio secondo cui “Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., in relazione all’art. 333 del cit. cod.. Tuttavia, dovendo l’inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione della mancanza di una espressa affermazione da parte della legge circa l’essenzialità dell’osservanza di tale requisito formale, essere apprezzata secondo i principi generali in tema di nullità, la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c., non impedisce la conversione di detto ricorso in ricorso incidentale, qualora esso risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi si ravvisa l’idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo”. (Cass. n. 27898 del 2011; conf. n. 25054 del 07/11/2013, n. 27887/2009). Le S.U. n. 7074 del 2017, hanno confermato tale orientamento, statuendo che “in virtù del principio di unità dell’impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest’ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell’impugnazione principale”.

Nella fattispecie, il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato proposto oltre tale termine (il 16.7.2018, a fronte del ricorso notificato dal contribuente e ricevuto il 24 maggio 2018).

Va pertanto esaminato solo il ricorso del contribuente.

3. Col primo motivo del ricorso proposto dal contribuente, si deduce violazione di legge, L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 335, per avere la CTR considerato autosufficiente la motivazione dell’accertamento;

4. col secondo motivo si deduce violazione del L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ex art. 360 c.p.c., n. 3, mancando l’atto impugnato di idonea motivazione;

5. A seguito del trasferimento alle Agenzie fiscali, da parte del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” facenti capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a partire dal I gennaio 2001 (D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1), unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle Entrate, sicchè è inammissibile il ricorso per Cassazione promosso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

6. I due motivi di ricorso proposti dal G. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, trattati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati e vanno accolti.

6.1. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; n. 27180 del 2019).

6.2. Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015). L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, anche secondo la Corte Cost., primo dicembre 2017, n. 249 – che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (p.7.3 Corte Cost. 249/17, cit.).

6.3. E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

6.4. Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di (OMISSIS), Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. 6.5. Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento – come quello in esame- che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

7. La sentenza impugnata è in contrasto coi superiori principi, laddove ha affermato che è legittima e autosufficiente la motivazione dell’accertamento avendo indicato il valore medio catastale della microzona, il valore medio di mercato, lo scostamento “che corrisponde a un incremento teorico delle rendite catastali di almeno l’86% variabile a seconda della classe di riferimento della singola unità immobiliare”.

8. La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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