Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33808 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14601-2018 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEVERE, 15,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO IMBRIANO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LUIGI FERDINANDO BERARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6337/162017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di LAZIO, depositata l’08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZALA TORRE.

Fatto

RITENUTO

Che:

C.E. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per mancato deposito presso la segreteria della Commissione, ritenendo il processo di secondo grado non incardinato, senza liquidare le spese di lite, pur dando atto della costituzione in giudizio dell’appellata.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ove con la statuizione “nulla sulle spese” la CTR intendesse compensarle, non ricorrendo alcun particolare motivo che giustificasse la compensazione delle spese.

2. Col secondo motivo si deduce violazione della medesima norma ex art. 360 c.p.c. per erronea statuizione sul mancato incardinamento del giudizio di, n. 3 e/o 4, secondo grado, per non avere l’appellante depositato nel termine copia dell’appello presso la segreteria della CTR.

3. Il ricorso è fondato.

E’ utile premettere che la condanna alle spese non ha una natura. sanzionatoria nè costituisce un risarcimento del danno, ma è un’applicazione del principio di causalità, per cui l’onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo. Il principio cardine che regola la materia è il criterio della soccombenza, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, per il processo tributario e alla norma generale di cui all’art. 91 c.p.c., laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa (Cass. n. 189/2017).

E’ stato affermato da questa Corte che la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell’attore, posto che essa non va riferita all’espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo. Nè è ragione adeguata e sufficiente per disporre la compensazione la contumacia della parte convenuta, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 Ottobre 2013, n. 23632).

Al fine della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è stato rinvenuto nell’aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è stata esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l’accertamento giudiziale (Cass. n. 13498/2018).

Nella fattispecie, (a CTR ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, per mancato deposito delta copia nella segreteria della Commissione, non consentendo così il corretto incardinarsi del giudizio ma costringendo al contempo il contribuente, che aveva ricevuto la notifica dell’impugnazione, a costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese.

Ha pertanto errato la CTR a non liquidare le spese alla parte appellata.

Il ricorso va pertanto accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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