Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33807 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9700-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.O.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

MERCEDE 21, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FILIPPO BRACCI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5427/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento, da parte di A.O.M., per riclassificazione e rivalutazione di rendita catastale di immobile sito in microzona n. (OMISSIS), rigettava l’appello dell’Ufficio. La CTR, considerato legittimo il riclassamento massivo, ha tuttavia ritenuto che nella fattispecie risultasse “provato per tabulas che in data 4.5.20221 era stata attribuita la classe di merito 5 successivamente modificata in classe 6 con l’avviso di accertamento impugnato.. confermata in fattispecie analoghe da due sentenze della CTP di Roma in atti”, e che “tale classe di merito 5 non era stata contestata dall’Ufficio per cui, in applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.”, rigettando l’appello dell’Ufficio, in quanto deve il giudice “porre i fatti provati dal contribuente a fondamento della sua decisione”.

La contribuente si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dalla controricorrente, per l’inesistenza di un originale dell’atto di appello, non firmato nè notificato nè depositato in atti dall’Ufficio, con conseguente inesistenza e inammissibilità dell’appello. Riporta nel controricorso le conclusioni dell’appello dell’Ufficio, contenenti l’attestazione di conformità all’originale e l’indicazione dei firmatari a stampa.

2. Il motivo è infondato, a fronte della non contestata produzione in giudizio da parte dell’Ufficio dell’attestazione di conformità all’originale della copia depositata in CTR; è infondato con riferimento alla mancanza di firma, in applicazione del principio secondo cui “La mancata sottoscrizione in originale, da parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata a fini di costituzione in giudizio non determina l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce mera irregolarità, atteso che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 3, nel disciplinare l’ipotesi di ricorso proposto contro più parti, richiede la sottoscrizione in originale su tutte le copie dell’atto “destinate alle altre parti” e non anche sulla copia depositata a fini di costituzione in giudizio, mentre del medesimo D.Lgs. n. 546, art. 22, comma 3, richiede unicamente che la parte o il difensore (quando e se nominato) attestino la conformità di tale copia all’originale notificato alla controparte, la quale può riscontrare l’esistenza della firma nell’originale dell’atto ad essa spedito o consegnato (Cass. 4878/2015).

3. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ex art. 360 c.p.c., n. 3, essendo gli accertamenti basati sulla Det. del direttore dell’Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005, – con la quale erano stati definiti i criteri e le modalità operative di attuazione della norma citata – e motivati in relazione agli scostamenti rilevati per ciascuna microzona, anche in relazione a circostanze notorie.

4. Il motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio per non avere questi contestato la classe di merito dell’immobile (come confermata da due sentenze della CTP di Roma) e quindi sulla base del principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c.. L’Agenzia avrebbe dovuto al più dedurre che la CTR aveva posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6,2014 n. 13960).

Il ricorso, vertente invece sulla violazione di legge in relazione alla legittimità dell’atto di riclassamento, va pertanto dichiarato inammissibile.

5. In ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia, vanno compensate le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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