Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33805 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21484-2018 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato UMBERTO RIZZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 153/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Torino, con sentenza n. 98/13, sez. 10, rigettava il ricorso proposto da C.F. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per Irpef, Iva e Irap 2007.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Piemonte che, con sentenza 1103/36/14, rigettava l’impugnazione.

Tale sentenza veniva ricorsa per cassazione.

Questa Corte, con ordinanza 19103/16, accoglieva il motivo relativo alla violazione del contraddittorio e rinviava al giudice di secondo grado per nuovo giudizio.

La CTR Piemonte, con sentenza 153/18, rigettava l’appello. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta che il giudice di appello abbia rigettato l’impugnazione rilevando che neppure in sede di giudizio di rinvio era stata fornita la “prova di resistenza” senza aver tenuto conto del fatto che il principio del contraddittorio viene riconosciuto dalla giurisprudenza italiana ed Europea indipendentemente dal fatto che il contribuente fornisca la detta prova di resistenza.

Il motivo è inammissibile prima ancora che manifestamente infondato.

Questa Corte con l’ordinanza 10903/16, che ha accolto il primo motivo del ricorso del contribuente, nel disporre il rinvio alla CTR Piemonte ha statuito che doveva “essere valutata, in sede di rinvio, quanto alle contestazioni, presenti nell’avviso di accertamento, concernenti l’IVA, la c.d. prova di resistenza (sopra richiamata) eventualmente allegata dal contribuente, in relazione all’eccepita violazione del principio del contraddittorio per i c.d. tributi armonizzati.

In tal modo si ribadiva quanto in precedenza già affermato sempre nella parte motiva dell’ordinanza che “con riguardo poi all’IVA, il contribuente deve allegare che, a fronte del mancato rispetto del principio del contraddittorio endoprocedimentale, effettivamente “in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”.

Come è noto il giudice del rinvio è vincolato ad osservare i principi e le prescrizioni stabilite da questa Corte con l’ordinanza di rinvio e, nel caso di specie, la Commissione regionale si è attenuto al principio statuito dianzi espresso.

Il contribuente in realtà finisce con il censurare la stessa statuizione di questa Corte sostenendo nel ricorso che “la richiesta della c.d prova di resistenza, ad avviso di questa difesa, violerebbe il principio della parità processuale delle parti, con conseguente violazione del principio di effettività di tutela del contribuente stesso……”.

Tale assunto viene conclusivamente ribadito con l’affermazione che “questa difesa ritiene che l’avviso di accertamento, in merito al tributo armonizzato IVA, sia stato emanato in violazione della normativa Europea e nazionale a tutela del contribuente e nello specifico l’amministrazione finanziaria non avrebbe ottemperato ai principi di leale collaborazione con il contribuente, del diritto di difesa e della parità delle armi stante l’insussistenza del contraddittorio endoprocessuale preventivo indipendentemente dalla prova di resistenza “.

Non essendo suscettibile di contestazione il principio affermato da questa Corte con l’ordinanza di rinvio, il motivo non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4000,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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