Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33804 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20619-2018 proposto da:

C.G., CA.MA.SA., elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO DUCA DI GENOVA 15 INT. 6, presso lo

studio dell’avvocato PIERLUIGI TIBERIO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4983/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Ragusa, con sentenza n. 819/12, sez. 2, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da C.G. e Ca.Sa.Ma. avverso il silenzio rigetto sulla istanza di rimborso del 90% dei tributi versati negli anni 1990-1992 in applicazione della L. n. 289 del 2002.

Avverso detta decisione i citati contribuenti proponevano appello innanzi alla CTR Sicilia – sez. dist. Catania – che, con sentenza 4983/13/2017, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso L’Agenzia delle Entrate

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla circostanza che la Ca.Ma. era dipendente dello Stato e, quindi, non poteva farsi questione di sostituto d’ imposta.

Con il secondo motivo lamenta che il C., quale contribuente, avrebbe avuto il diritto al rimborso a prescindere dal fatto che il datore di lavoro, sostituto d’imposta, avesse o meno versato i contributi.

Il primo motivo è inammissibile.

Invero la circostanza che la Ca.Ma. fosse dipendente statale non si evince dalla sentenza impugnata.

Era pertanto onere della ricorrente, in virtù del principio di autosufficienza, riportare nel ricorso il testo dei documenti da cui risultava la detta circostanza o quanto meno indicare esattamente ove gli stessi erano rinvenibili nel fascicolo di parte o d’ ufficio al fine di consentire a questa Corte la verifica della correttezza dell’assunto difensivo.

In mancanza di siffatto adempimento il motivo non può trovare accesso in questa sede di legittimità.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che il contribuente può certamente chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate il rimborso dei tributi versati dal sostituto d’ imposta, si osserva che la Commissione regionale ha rigettato il motivo d’ impugnazione in ragione del fatto che il sostituto non aveva versato i tributi in questione.

Tale motivazione è del tutto corretta non potendosi richiede all’Amministrazione finanziaria la restituzione di somme da questa non ricevute.

Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata spetta al contribuente richiedere al datore di lavoro la restituzione delle somme spettanti da quest’ ultimo trattenute indebitamente (Cass. SU 16833/17).

Il ricorso va in conclusione respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigatta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 2000,00 per onorari oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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