Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33803 del 19/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33803
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20465-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
GRUPPO DENIM SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 291/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
RAGONESI.
udito l’Avvocato;
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 15717/16, sez. 46, rigettava il ricorso proposto dalla Denim srl avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per Iva 2012.
Avverso detta decisione la società contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 291/2018, accoglieva l’impugnazione
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.
La contribuente non ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate contesta che la CTR abbia ritenuto l’accertamento non adeguatamente motivato per mancanza dell’allegazione ad esso del pvc richiamato emesso nei confronti della Effedue Trading srl, nonostante il contenuto di quest’ultimo fosse ampiamente riportato nel contenuto dell’accertamento.
Il ricorso è manifestamente fondato.
L’Agenzia ha trascritto nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza, il testo dell’accertamento ove viene riportata una ampia sintesi del contenuto del processo verbale di constatazione dal quale la Denim srl era in condizioni di tratte gli elementi necessari ai fini dell’espletamento della propria difesa.
Questa Corte sulla base di una costante giurisprudenza ha anche ultimamente affermato (vedi Cass. 24417/18) che ” costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale “nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (così Cass. n. 6914 del 25/03/2011; conf. Cass. Cass. n. 13110 del 25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del 11/04/2017; si veda anche Cass. n. 21066 del 11/09/2017);. ed ancora è stato, altresì, chiarito che “in tema di motivazione degli avvisi di accertamento (nella specie, per INVIM), l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3: il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perchè ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore “narrativo”), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato nell’atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione” (così Cass. n. 26683 del 18/12/2009; conf Cass. n. 22118 del 29/10/2010; Cass. n. 7654 del 16/05/2012).
Nel caso di specie, l’Amministrazione ricorrente ha ampiamente evidenziato, riportando la motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, che il processo verbale di constatazione della GdF è stato riportato nelle parti necessarie ai fini della motivazione dell’atto medesimo e della sua piena comprensibilità per il contribuente ai fini dell’impugnazione.
Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito, si rigetta il ricorso introduttivo del giudizio. Si condanna la società contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo; si compensano le spese della fase di merito in ragione della peculiarità della questione oggetto di controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese della fase di merito e condanna la società contribuente al pagamento delle spese della presente fase liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019