Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3380 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3380 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 4137-2016 proposto da:
TRANQUILLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO
ANDREOZZI, che lo rappresenta e difende;
-fiCOr ren te-

contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/02/2018

avverso la sentenza n. 3195/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 12/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato :

sentenza del Tribunale della stessa città, escludeva il diritto di Massimo
Tranquilli – che aveva lavorato per il Ministero dell’istruzione
università e ricerca in virtù di plurimi e reiterati contratti a tempo
determinato — a percepire gli scatti biennali di stipendio nella misura
del 2,5%, in applicazione dell’art. 53 della 1. n. 312 del 1980; riteneva di
non poter esaminare la domanda proposta in primo grado in via
subordinata, con la quale il ricorrente aveva chiesto la medesima
progressione economica prevista per il personale a tempo
indeterminato dal contratto collettivo, che era stata implicitamente
ritenuta assorbita dal primo Giudice, in quanto parte appellata avrebbe
dovuto riproporla ex art. 346 c.p.c., tempestivamente costituendosi, il
che non era avvenuto in quanto l’appellato si era costituito
tardivamente, dopo la scadenza del decimo giorno antecedente
all’udienza di discussione;
2. che per la cassazione della sentenza ricorre Massimo Tranquilli,
che come primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 346 c.p.c. e sostiene che il principio richiamato dalla Corte
territoriale non potrebbe operare nel caso in esame, nel quale la
domanda subordinata non era stata neppure implicitamente rigettata,
ma era stata considerata assorbita dal primo Giudice. Come secondo
motivo, lamenta il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la
Corte territoriale laddove non ha considerato che il ricorrente nel

Ric. 2016 n. 04137 sez. ML – ud. 20-12-2017
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1. che la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della

costituirsi in secondo grado si era riportato alle conclusioni formulate
in primo grado, specificando altresì l’ammontare delle somme dovute,
3. che il MIUR ha resistito con controricorso;
4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.

1. che entrambi i motivi di ricorso, che possono essere esaminati
congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.
Occorre premettere che in tema di retribuzione del personale
scolastico assunto con reiterati contratti a termine, la domanda avente
ad oggetto il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità previsti
dall’art. 53 della 1. n. 312 del 1980 costituisce domanda diversa ed
autonoma rispetto a quella avente ad oggetto la progressione
stipendiale derivante dall’anzianità di servizio nella stessa misura
prevista dal CCNL per i dipendenti a tempo indeterminato, in
applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola
4 dell’accordo quadro, allegato alla direttiva 99/70/CE del 28 giugno
1999 (Cass. n. 26108 del 02/11/2017);
2. che nel caso, entrambe le domande erano state proposte nel
ricorso introduttivo: la prima, accolta dal Tribunale, in via principale, e
la seconda in via subordinata;
3. che questa Corte ha chiarito che l’appellato che ha visto
accogliere nel giudizio di primo grado la sua domanda principale è
tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all’art.
346 cod. proc. civ., a riproporre espressamente la domanda
subordinata non esaminata dal primo giudice, in qualsiasi forma
indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice
d’appello, non potendo quest’ultima rivivere per il solo fatto che la
domanda principale sia stata respinta dal giudice dell’impugnazione (v.
Ric. 2016 n. 04137 sez. ML – ud. 20-12-2017
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Considerato:

Cass. n. 7457 del 14/04/2015, Cass. n. 24124 del 28/11/2016, v.
anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 11799 del 12/05/2017, che ha ribadito
che nel caso è sufficiente la mera riproposizione, essendo richiesto
l’appello incidentale solo quando vi sia stato da parte del primo giudice
un rigetto, implicito od esplicito);

controversie soggette al rito del lavoro, precisandosi che a tale fine la
costituzione dell’appellato dev’essere tempestiva ai sensi dell’art. 436
c.p.c. (v. Cass. n. 18901 del 07/09/2007, Cass. n. 12644 del
08/07/2004);
5. che correttamente la Corte territoriale ha quindi ritenuto
necessaria la riproposizione espressa della domanda subordinata;
6. che l’ulteriore argomentazione della Corte, secondo a quale la
costituzione tardiva dell’appellato impediva di considerare la domanda
subordinata validamente riproposta, coerente con i principi di diritto
sopra affermati, neppure è stata espressamente confutata (riferendosi,
in fatto, solo di avere riproposto la domanda subordinata, senza
sostenere la tempestività della costituzione in appello e quindi la
ritualità della riproposizione);
7. che per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del
relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale le parti non
hanno formulato memorie, il ricorso, manifestamente infondato, va
rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375,
comma 1, n. 5, cod. proc. civ.;
8. che le spese del giudizio devono essere compensate,
considerato che gli arresti di questa Corte che hanno chiarito
l’autonomia delle domande proposte in causa sono successivi al
deposito del ricorso;

Ric. 2016 n. 04137 sez. ML – ud. 20-12-2017
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4. che tale principio è stato ribadito anche con riguardo alle

9. che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
P.Q.M.

legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.12.2017
io, Presidente

rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di

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