Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3380 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.08/02/2017),  n. 3380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. GHNOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30107-2014 proposto da:

C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SABOTINO 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO TRONCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIACOMO LISI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

PROFUMERIE DOUGLAS S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PASUBIO, 15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MUNGO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LEOPOLDO MERCURI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 717/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/06/2014 R.G.N. 474/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato LISI GIACOMO;

udito l’Avvocato MUNGO STEFANO per delega verbale Avvocato MERCURI

LEOPOLDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 12/6/2014 la Corte d’appello di Bologna, per quanto interessa in questa sede, confermò la decisione del giudice di primo grado che, all’esito di procedimento ex art. 700 c.p.c., aveva accolto la domanda formulata da Profumerie Douglas s.p.a. nei confronti di C.M., volta a ottenere la declaratoria di legittimità del licenziamento per giusta causa intimato alla predetta il 5/12/2008, oltre alla restituzione di quanto corrisposto alla lavoratrice dalla società in forza dell’ordinanza cautelare. Il Tribunale aveva rigettato, altresì, la domanda riconvenzionale avanzata dalla lavoratrice, diretta a ottenere la condanna della datrice a corrispondere la retribuzione omessa a causa del licenziamento e a risarcire il danno esistenziale derivante dalla condotta datoriale mobbizzante.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la C. con unico motivo, illustrato con memoria. Resiste con controricorso la società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rileva che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Con unico motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 1455, 2106 e 2119 c.c. Rileva che le pronunce indicate nella sentenza impugnata riguardano casi ben più gravi di quello sottoposto all’attenzione della Corte d’appello, quest’ultimo non assimilabile ad alcuno di quelli esaminati e comportante una minore gravità lesiva del vincolo fiduciario. Osserva che, conseguentemente, si deve escludere che nel comportamento della lavoratrice possa essere ravvisata una scarsa inclinazione ad attuare gli obblighi assunti, non potendo pretendersi che ai lavoratori dipendenti nei momenti della pausa di lavoro sia inibito un linguaggio adoperato normalmente da persone della stessa estrazione sociale, della stessa cultura e accomunate dalla familiarità che subentra in conseguenza di un lavoro quotidiano in uno spazio ristretto dell’azienda in cui operano.

3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che nella formulazione vigente ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo novellato ex L. n. 134 del 2012, non consente la denuncia, come si legge nel ricorso, di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ma, piuttosto, di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. In proposito, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831), il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5) introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso. Gli indicati parametri non risultano rispettati nella specie, posto che il “fatto” storico di cui si discute, consistente nella condotta tenuta dalla lavoratrice, è stato preso in considerazione dalla Corte d’appello, la quale ha fondato la decisione sulla valutazione in ordine allo stesso. Nessun vizio motivazionale nei termini richiesti dalla norma, pertanto, è ravvisabile.

4. Per quanto attiene agli altri profili di doglianza, si evidenzia che la ricorrente, lungi dall’indicare specificamente i rilievi attinenti all’asserita violazione di legge, si è limitata a proporre una valutazione delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella offerta in sentenza, in tal modo sottoponendo alla Corte di legittimità questioni di mero fatto atte a indurre a un preteso nuovo giudizio di merito precluso in questa sede (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335: Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti).

5. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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