Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 338 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 10/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26141/2012 proposto da:

G.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AMPIO FLAVIANO 20, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE BUONOMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato UBALDO MARRONE;

– ricorrente –

contro

L.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA APPIA NUOVA, 59, presso lo studio dell’avvocato PAOLA GIARDINA,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 606/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 19/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato MARRONE Ubaldo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIARDINA Paola, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto con vittoria delle spese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – G.R. convenne in giudizio gli odierni resistenti, chiedendo – per quanto in questa sede ancora rileva – dichiararsi che un locale adibito a magazzino facente parte di un più ampio fabbricato sito nell’isola di (OMISSIS) (in catasto alla particella n. (OMISSIS)) era di sua proprietà, in quanto facente parte del compendio immobiliare da lui acquistato con atto pubblico del (OMISSIS).

I convenuti, resistendo alle domande, eccepirono di aver acquistato la proprietà del detto locale per successione legittima dal defunto padre L.C.G. e chiesero – in via riconvenzionale – la declaratoria della loro proprietà sull’immobile.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettò le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarò che il locale oggetto del giudizio era di proprietà dei convenuti.

2. – Sul gravame proposto dall’attore, la Corte di Appello di Messina confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre G.R. sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso i convenuti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Il ricorso si fonda sui seguenti motivi:

1) omessa motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo, per avere la Corte di Appello omesso di tener conto del fatto che i convenuti erano divenuti proprietari per successione ereditaria dell’immobile indicato in catasto con la particella n. (OMISSIS), e non di quello indicato con la particella n. (OMISSIS) (nella quale era compreso il magazzino);

2) illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale tenuto conto dei dati catastali e degli accertamenti del C.T.U., dai quali risultava che il magazzino era incluso nella particella n. (OMISSIS) acquistata dall’attore, e non in quella n. (OMISSIS) ereditata dai convenuti;

3) violazione e la falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ricostruito erroneamente i beni nei quali i convenuti erano succeduti;

4) violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla pronuncia condanna alle spese del giudizio.

2. – Le censure non sono fondate.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, l’interpretazione di un atto negoziale, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, se non nella ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg., o di motivazione insufficiente o illogica, ossia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione (cfr., ex multis, Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012, Rv. 624346; Sez. 2, Sentenza n. 13242 del 31/05/2010, Rv. 613151).

Nella specie, l’interpretazione dell’atto di compravendita col quale l’attore pretende di aver acquistato la proprietà dell’immobile per cui è causa risulta esente da vizi logici e giuridici; nè è stata denunziata la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg..

Conseguentemente, l’interpretazione data dai giudici di merito al detto atto rimane insindacabile in sede di legittimità.

Ogni altra questione rimane assorbita.

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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