Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 338 del 09/01/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 338 Anno 2013
Presidente: PLENTEDA DONATO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Cron. 332

SENTENZA
Rep. ,,,(CA

sul ricorso 4219-2009 proposto da:
Ud. 28/11/2012

CONSORZIO SIF IN LIQUIDAZIONE (p.i. 06763670632),
PU

in persona del Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20,

Data pubblicazione: 09/01/2013

presso l’avvocato RIZZO CARLA, rappresentato e
difeso dagli avvocati GIACOMARDO LUCIO, STRADOLINI
2012

GENNARO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

1799
contro

CURATELA DEL FALLIMENTO IGM DI GIANFRANCESCO

1

MAGGIO’ & C. S.A.S.;
– intimata –

53/2008

avverso la sentenza n.

della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella

Dott. ROSA MARTA DI VIRGILIO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato RENZO TOSTI,
con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito

il

P.M.,

in

persona

del

Sostituto

Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

pubblica udienza del 28/11/2012 dal Consigliere

2

Svolgimento del processo
La Curatela del Fallimento della società I.G.M. di
Gianfranco Maggie), dichiarata fallita con sentenza del 16
dicembre 1996, agiva in giudizio nei confronti del
Consorzio S.I.F., esponendo che con nota del 19/2/1996, la

I.G.M. aveva autorizzato l’Ufficio Speciale per la Gestione
e la Manutenzione degli Uffici giudiziari della città di
Napoli a pagare direttamente al Consorzio S.I.F. la somma
complessiva di euro 564.145 385, a valere sugli importi
delle fatture rilasciate dalla I.G.M. al predetto Ufficio,
quale corrispettivo delle prestazioni di servizi di pulizia
resi dal Consorzio dietro incarico della medesima I.G.M.,
nel periodo tra il 23/9/1995 ed il 31/12/1995; che a
seguito di tale atto, il Consorzio risultava avere
percepito l’importo complessivo di euro 623.608.964; che
detta delega di pagamento configurava cessione di credito
dalla delegante nei confronti dell’organo preposto alla
gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli;
che detta delega, in guanto posta in essere il 19 febbraio
1996, notificata il 2 marzo 1996, costituiva atto lesivo
della par condicio creditorum, ai sensi dell’art.67, l °
comma, n.2 1.f., ed in subordine, atto inefficace, ex
art.64 1.f.
Il

Consorzio si costituiva e chiedeva il rigetto della

domanda della Curatela.

3

Con sentenza del 17 dicembre 2005, il Tribunale accoglieva
la domanda in via principale, e per l’effetto revocava,
dichiarandone l’inefficacia verso la massa dei creditori,
l’operazione solutoria per la somma complessiva di euro
292.584,11, condannando il Consorzio al pagamento di detta

somma, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo e
le spese del giudizio.
Il Consorzio proponeva appello; si costituiva la Curatela,
chiedendo il rigetto dell’appello, ed in via incidentale
deduceva che erroneamente il primo Giudice aveva limitato
la pronuncia di condanna al pagamento della minore somma di
euro 292.584,11, a fronte dell’importo di euro 322.067,15.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 28
novembre 2007- 9 gennaio 2008, ha respinto l’appello
principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, in
parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato il
Consorzio a corrispondere alla Curatela la maggiore somma
richiesta, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
ed ha regolato le spese del giudizio secondo la
soccombenza.
La Corte del merito, premessi i principi giurisprudenziali
consolidati relativi alla domanda ex art.67, 1 ° coma n.2,
1.f., ha rilevato che nella specie era documentalmente

provato che la I.G.M., con nota del 19 febbraio 2006, aveva
autorizzato

l’Ufficio Speciale per la Gestione e

Manutenzione degli Uffici Giudiziari del quale era
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creditrice a pagare direttamente al Consorzio S.I.F., di
cui I.G.M. era debitrice, la somma di lire 564.145.385 e
che in data 12 dicembre 2006 la società era stata
dichiarata fallita.
L’appellante non aveva fornito alcuna idonea prova della

propria inscientia decoctionis, avendo dedotto
esclusivamente di essere a conoscenza dello stato di
temporanea illiquidità derivante dagli oneri e dalle spese
conseguenti alla cessione di azienda tra Impregima s.a.s. e
la I.G.M. s.a.s., mentre la presunzione di conoscenza dello
stato di insolvenza avrebbe potuto essere superata
attraverso l’allegazione e la prova di circostanze concrete
e positive, idonee a far ritenere che l’impresa si trovasse
in uno stato di normale esercizio, o della totale
inesistenza di indici rivelatori dello stato di dissesto
dell’imprenditore.
Peraltro, contrariamente a guanto assunto dal Consorzio,
dall’esame delle risultanze processuali era desumibile
l’esistenza di elementi rivelatori e confermativi della
conoscenza o conoscibilità dello stato di insolvenza in cui
versava I.G.M. Infatti, dalla documentazione in atti
risultava che a carico di Impregima s.a.s., all’epoca della
cessione del credito, erano stati elevati numerosi protesti

bancari pubblicati sul Bollettino Ufficiale della C.C.I.A.

t

di Caserta e nella stessa delega di pagamento era contenuto
il chiaro riferimento, quale condizione di efficacia del
5

pagamento, alla rinuncia dei sequestri conservativi sulle
somme di pertinenza della I.G.M. effettuati dai creditori
SO.LA.PU.MA s.r.1., e Splendor soc. coop. a r.l.
Secondo la Corte d’appello, non poteva spiegare alcuna
rilevante influenza al fine di superare la presunzione in

oggetto l’eventuale affidamento in relazione alla conferma
dell’incarico dell’ appalto alla I.C.M. da parte del
Ministero, costituente circostanza non oggettiva, ma
soggettiva.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione il
Consorzio S.I.F. in liquidazione sulla base di un unico
articolato motivo.
La Curatela non si è costituita.
Motivi della decisione
1.1.- Con l’unico articolato motivo di ricorso,

la

ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 67 1.f. e degli artt. 2697 e 2729 c.c., con
riferimento alla valutazione della prova della scientia
decoctionis.
Secondo il Consorzio ricorrente, la Curatela non ha provato
alcun elemento certo relativo alla conoscenza da parte del
Consorzio dello stato di insolvenza della I.G.M. al momento
della instaurazione dei rapporti tra le due società; in
punto di fatto, risulta che, su espressa autorizzazione del
Ministero,

e

senza ricorso a gara d’appalto, era stato

trasferito il contratto relativo al servizio di pulizia da
6

Impregima alla I.G.M.,

così ingenerando un concreto

affidamento negli operatori che svolgevano servizi in
subappalto.
Il Consorzio si duole che il giudizio relativo alla
revocatoria ex art.67 1.f. si sia svolto unicamente sulla

base di semplici presunzioni, ed anzi, il Giudice di primo
grado ha invertito l’onere della prova, nel ritenere
operante la presunzione di legge nella conoscenza dello
stato di insolvenza, mentre, per raggiungere la prova
presuntiva della scientia decoctionis, di cui è gravata la
Curatela, occorre accertare la conoscibilità non in
astratto, ma in concreto, dei sintomi di insolvenza, quali
fatti esteriori dimostrativi della stessa, da parte del
soggetto convenuto in revocatoria.
Secondo il Consorzio ricorrente, l’unico fatto valutabile
ai fini della scientia decoctionis era il comportamento del
Ministero,svalutato dalla Corte del merito.
2.1- Il motivo è inammissibile.
Il Consorzio ricorrente, nel motivo fatto valere, e come
sintetizzato nel quesito di diritto, ha incentrato e
sviluppato la censura sul profilo della prova da parte
della Curatela della scientia decoctionis.
In tal modo, il Consorzio ha articolato e sviluppato il

motivo in maniera inconferente rispetto alla

decisione

impugnata, che ha ad oggetto la revocatoria ex art. 67, l °
comma n. 2 1.f., come azionata dal Fallimento.
7

Orbene, come disposto dal primo capoverso dell’art.67,

10

comma, 1.f., nei casi previsti ai nn.1), 2),3) e 4) del
detto comma, per detti atti si presume che l’altro
contraente conoscesse lo stato di insolvenza al momento
della conclusione del contratto,salva la prova da parte
non

conoscenza dello stato di

insolvenza.
E, in accordo con il dettato di legge, la Corte del merito
ha ritenuto che nella specie il Consorzio non aveva fornito
la prova liberatoria, per poi ad abundantiam aggiungere che
non solo non era stata superata la presunzione, ma che
esistevano elementi rivelatori e confermativi della
conoscibilità da parte dello stato di

conoscenza

o

insolvenza

della

I.G.M.;

tali

rilievi

non

valgono

evidentemente a diversamente connotare la domanda, né
possono essere suscettibili di impugnativa, essendo privi
del carattere della decisività rispetto al decisum.
2.1- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 28 novembre 2012
/f(F

dello stesso della

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