Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33798 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14199-2018 proposto da:

GEMO DI A.C.A. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, nonchè i soci P.A.M.,

P.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PALERMO 13, presso

lo studio dell’avvocato GAETANO MARCHEI, rappresentati e difesi

dagli avvocati ALESSANDRA GRAPPONE, SALVATORE VECCHIA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9238/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 03/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Avellino, con sentenza n. 253/16, sez. 5, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Gemo srl avverso l’avviso d’accertamento (OMISSIS) relativo a Irpes, Iva e Irap 2012.

Avverso detta decisione la società contribuente proponeva appello.

La CTR Campania, sez. dist. Salerno, con sentenza 9238/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La contribuente Gemo srl, divenuta nelle more Gemo s.a.s, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del principio tra chiesto e pronunciato, l’omessa pronuncia sui motivi di impugnazione e la nullità della sentenza per motivazione apparente in quanto non contenente l’esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione.

Con il secondo motivo deduce l’omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia costituito dal mancato esame della documentazione probatoria fornita per dimostrare lo stato di crisi: omissione già lamentata con l’appello contro la sentenza di primo grado.

Risulta fondato il primo motivo del ricorso.

Invero la motivazione della sentenza impugnata è racchiusa in otto righe con cui sostanzialmente si afferma la correttezza della valutazione espressa dal giudice di prime cure senza illustrare in modo adeguato gli argomenti del giudice di primo grado che vengono sintetizzati in due righe (mancanza di prova da parte del contribuente e crisi del settore) e sostenendo genericamente che l’appellante aveva ripetuto le ragioni esposte in primo grado senza fare alcuna analisi sia pure sommaria dei motivi di appello.

Aggiungasi su tale ultimo aspetto che questa Corte ha già chiarito che la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci.(Cass. 32954/18).

Alla luce di detto principio la Commissione regionale avrebbe necessariamente dovuto fornire adeguata motivazione sulla ragione per cui la riproposizione dei motivi addotti in primo grado, di cui la contribuente dà adeguato conto nella parte narrativa del ricorso innanzi a questa Corte, non costituiva adeguata impugnazione.

Trattasi in conclusione di una motivazione per relationem del tutto apparente e quindi nulla.

E’ sufficiente a tale proposito richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente statuito che è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile (da ultimo ex plurimis Cass. 27112/18Cass. 22598/18; Cass. 24452/18;Cass. 21978/18).

In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.

Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR Campania, sez. dist. Salerno, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania, sez. dist. Salerno, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese della presente fase

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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