Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33797 del 19/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 19/12/2019), n.33797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6995-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA ROSA

VERNA;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MATTEO MAJOCCHI;

– controricorrente –

contro

COMUNE di MILANO, AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) MILANO, AGENZIA

DELLE ENTRATE (OMISSIS) MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3399/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 03/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria di Milano, con sentenza n. 2412/16, sez. 17, rigettava il ricorso proposto dal (OMISSIS), avverso svariate cartelle di pagamento relative: a Tarsu/Tia rispettivamente per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004; ad Irpef ed altro per gli anni 1998,1999 e 2009; ad imposta di registro e bollo per l’anno 2002.

Il rigetto includeva anche gli avvisi di iscrizione ipotecaria relativi a tributi erariali ed a Tarsu/Tia.

Avverso la detta sentenza proponeva appello il condominio contribuente ribadendo l’eccezione di prescrizione delle cartelle e deducendo la nullità delle notifiche di alcune cartelle e, inoltre, contestando la ritenuta unitarietà e non frazionabilità dei preavvisi di iscrizione ipotecaria.

Resistevano l’Agenzia delle entrate e l’Ente di riscossione. Restava contumace il Comune di Milano.

La Commissione tributaria regionale Lombardia, con sentenza 3399/17, depositata il 3.8.17, accoglieva il ricorso dichiarando la prescrizione dei crediti tributari fatti valere in giudizio.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate -riscossione sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso il condominio contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la nullità della sentenza impugnata per omesso accertamento e pronuncia dei termini prescrizionali in relazione ai singoli tributi oggetto di giudizio.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni relative alla eccepita novazione soggettiva ed oggettiva conseguente dall’iscrizione a ruolo e dalla consegna all’agente di riscossione.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

La Commissione regionale ha ritenuto applicabile il termine breve di prescrizione quinquennale a tutti i tributi oggetto di controversia senza effettuare una specifica analisi in relazione a ciascun tributo.

E’ noto quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (Cass. SU 23397/16;Cass. 930/18; Cass. 11800/18).

Dalle decisioni dianzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi.

In particolare, occorre verificare, di caso in caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come, ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, ovvero altro termine breve.

Dall’accoglimento del primo motivo resta assorbito l’esame del secondo motivo.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla CTR Lombardia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

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